Dopo due anni di effettiva sospensione delle attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria riteniamo che la “ruggine” abbia interessato anche i professionisti alle prese con il processo tributario telematico: per questa ragione Commercialista Telematico propone una serie di interventi che, “praticamente”, metteranno a fuoco i tratti salienti del procedimento processuale ormai completamente digitalizzato.
Nel precedente intervento (“Viaggio nel Processo Tributario Telematico (PTT): la Posta Elettronica Certificata”) abbiamo approcciato alla “centralità” della PEC nel complessivo procedimento giurisdizionale tributario: ora entriamo nel vivo del primo passo della procedura, ossia la notifica dell’atto processuale alla controparte ente impositore.
La notifica telematica degli atti processuali
Innanzitutto va ricordato che ai sensi dell’articolo 16 bis del D. Lgs. n. 546/1992 la notificazione dell’atto processuale deve avvenire esclusivamente in via telematica: atteso che la norma fa riferimento alle azioni di “notifica e deposito” e considerando quanto prevede l’articolo 22 del medesimo decreto legislativo in materia di costituzione in giudizio, dobbiamo da subito tenere da conto che il file che sarà allegato alla PEC di notifica all’ente impositore dovrà essere lo stesso che formerà oggetto di deposito tramite il S.I.Gi.T. (ne parleremo in un prossimo intervento, ma è bene tenerlo subito a mente).
Se la notifica deve essere telematica, alla stessa si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia, a partite dal perfezionamento della stessa.
In proposito occorre considerare che il principio del “duale” del perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario resta valido, seppure adattato ai mezzi e alla tempistica telematici.
Alcuni dati da attenzionare delle notifiche a mezzo PEC
Pertanto, per il contribuente la notifica si intende eseguita nel momento in cui, trasmesso il messaggio PEC, viene generata dal proprio gestore di posta elettronica la “ricevuta di accettazione”, cosiddetta RdAC.
La stessa notifica si da per perfezionata, per il mittente e al contempo suscettibile di decorrenza di effetti per il destinatario, quando viene invece generata la “ricevuta di avvenuta consegna”, cosiddetta RAC, emessa dal gestore di posta elettronica certificata dell’ente impositore destinatario.
EsempioTrasmissione messaggio PEC Contribuente 21.3.2022 h. 23 59’ 55’’ (Ricevuta RdAC) Ricezione messaggio PEC Ente impositore 22.3.2022 h. 00 01’ 27’’ (Ricevuta RAC)
Notifica effettuata per il Contribuente 21.3.2022 Notifica ricevuta dall’Ente impositore 22.3.2022 |
Non è superfluo ricordare che il perfezionamento della notifica, come detto attestato dalla RAC, prescinde dal fatto che l’Ente impositore visualizzi o meno il contenuto della PEC che ha ricevuto.
Inoltre, l’esempio formulato ci permette di sottolineare come le notifiche possano essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi.
Va ricordato, infatti, che la Corte Costituzionale nel 2019, esattamente con la sentenza n. 75, dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma che stabiliva come “le notificazioni degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e delle ore 21” cosicché le notifiche in questione effettuate telematicamente con ricevuta di accettazione (RdAC) generata dopo le 21 ed entro le 24 si intendevano perfezionate alle 7 del mattino successivo e non al momento di genesi della predetta RdAC.
Ora non è più così: pertanto, la notifica effettuata entro le ore 24 del giorno di scadenza si considera comunque tempestiva per il notificante se entro le 23.59’.59’’ di quel giorno – come nell’esempio proposto – si ha la generazione della RdAC.
Ovviamente, l’esempio è spinto volutamente al paradosso per far comprendere il funzionamento del sistema: quasi pleonastico affermare che il “rischio” della notifica last minute non debba mai essere corso!
Per ulteriori approfondimenti, Ti invitiamo a leggere:
Viaggio nel Processo Tributario Telematico: cosa fare quando la notifica PEC si rivela impossibile
Viaggio nel Processo Tributario Telematico (PTT): la Posta Elettronica Certificata
A cura di Carlo Nocera
Giovedì 24 marzo 2022
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