La Certificazione Unica 2022 per forfettari e minimi

In vista della scadenza del 16 marzo 2022 facciamo il punto sulle CU che interessano i contribuenti forfettari e minimi. Si tratta di casi che possono creare dubbi e che riassumiamo schematicamente, indicando gli obblighi di certificazione e la codicistica da utilizzare.

certificazione unica forfettari 2022

In un precedente articolo, abbiamo trattato le novità previste nelle Certificazioni Uniche relative ai dipendenti.

Nel modello che va compilato per la “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, troviamo altresì una novità, che sicuramente risulterà di interesse, anche se obiettivamente poco rilevante dal punto di vista sostanziale e sanzionatorio.

 

Varie casistiche di sostituzione di imposta riguardanti forfettari e minimi

Ma prima di illustrarla, riepiloghiamo brevemente gli obblighi in capo a minimi e forfettari in relazione alla sostituzione di imposta. Infatti, anche per i compensi corrisposti a soggetti cc.dd. minimi o forfettari è obbligatorio l’invio telematico della Certificazione Unica 2022 (fissato al 31 ottobre, ovvero la stessa scadenza del modello 770), nonché la sua consegna al percipiente (da effettuare entro il 16/3).

  • Se un minimo riceve fattura da un ordinario, egli (minimo) dovrà compilare sia la CU sia il 770.

  • In caso contrario, ossia se è il minimo a fatturare ad un contribuente ordinario, quest’ultimo dovrà compilare la CU ma non il 770.

  • Se la fattura viene emessa tra soggetti entrambi minimi, il minimo compilerà la CU ma non il modello 770.

  • Se un minimo fattura invece ad un forfettario, quest’ultimo non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello RedditiPF.

  • In caso contrario, ossia se il forfettario fattura ad un minimo, quest’ultimo compilerà solo la CU e non il 770.

  • Se il forfettario riceve fattura da un ordinario, egli (forfettario) non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello RedditiPF.

  • Se viceversa è il forfettario che fattura a un ordinario, quest’ultimo compila la sola CU, ma non anche il 770.

  • Se la fattura viene emessa tra soggetti entrambi forfettari, il forfettario non compilerà né la CU né il 770, ma solo quadro RS nel modello RedditiPF.

 

In altre parole:

  • il contribuente forfettario non è sostituto d’imposta, sicchè non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello RedditiPF2022;

  • il contribuente minimo vedrà i propri compensi indicati nella Certificazione Unica 2022, ma non nel modello 770 poiché non soggetti a ritenuta d’acconto.

Fatto questo breve ma – si spera – utile riassunto, passiamo alla novità della CU autonomi.

 

Certificazione Unica a forfettari e minimi: i codici da usare

La novità, come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, consiste nel fatto che vengono cambiati i codici di riferimento da indicare al punto 6 in relazione alle somme erogate ai lavoratori autonomi in regime dei minimi e i forfettari. In particolare, il codice 24 prende il posto del codice 12, così come cambiano i codici 7 e 8 utilizzati dal 2020 per differenziare i redditi non soggetti a ritenuta da quelli esenti.

In generale, al punto 6 bisognerà indicare:

  • il codice 21 nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;

  • il codice 22 nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;

  • il codice 24 per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.

 

In riferimento all’ultimo punto, notiamo come sia la terza volta che tale codice cambi. Infatti, nella CU 2020 è stato utilizzato il codice 7 per indicare le somme corrisposte ai forfettari, mentre lo scorso anno è stato invece introdotto il codice 12.

Adesso, come appena detto, nella CU 2022 tale codice cambia nuovamente.

 

L’imposta di bollo nella Certificazione Unica 2022 dei forfettari

Corollario a tale regola è l’indicazione nella CU dell’imposta di bollo che il forfettario riaddebita al proprio cliente.

Al riguardo, poiché il riaddebito dell’imposta di bollo non costituisce reddito per il forfettario, tale valore deve essere indicato in una riga ulteriore del modello, indicando il codice 22, nel punto 6.


Nota bene. 

Talune testate, prendendo spunto dalla Risposta n. 67 AdE del 20/2/2020, hanno affermato che l’importo incassato a titolo di bollo andrebbe tra i compensi e non nel rigo dedicato a ciò che non costituisce reddito.

In verità, tale affermazione, oltre ad essere basata su una forma di prassi di dubbia valenza generale (tant’è che non è stata mai ripetuta dall’Agenzia in nessun altro documento), ci sembra affrettata ed errata; d’altronde, la Risposta citata non dice nulla di questo, se non che l’obbligo di apporre la marca nelle fatture spetta a chi emette la fattura (cosa nota da tempo, e per tutte le fattispecie, e che non aveva certo bisogno di conferme).

Non facciamo dunque riferimento a tale Risposta semplicemente perchè essa non ha nulla a che vedere con l’argomento in oggetto.


 

Il concetto di “errore” nella certificazione

Nel settore, si nota una estrema cura nella compilazione di tale campo, che – ricordiamo – riguarda un importo che non costituisce in alcun modo reddito.

Al riguardo, non si può fare a meno di notare che, se da un lato è vero che anche la CU errata viene sanzionata con 100 euro, è altrettanto vero che non si può parlare di “errore” laddove l’importo del bollo non sia stato indicato o lo sia stato in misura inferiore a quella effettiva, sicchè in tal caso non si ritiene applicabile alcuna sanzione.

 

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a cura di Danilo Sciuto

Venerdì 4 Marzo 2022