I contribuenti minimi che corrispondono compensi a favore di professionisti (o agenti di commercio) in regime di contabilità ordinaria, a differenza di quanto avviene per i compensi erogati agli stessi soggetti da contribuenti che adottano il regime forfetario, operano come sostituti d’imposta e sono obbligati ad operare e versare la ritenuta certificando il compenso.
Regole differenti si applicano se i compensi sono corrisposti a coloro che operano nell’ambito del regime forfetario.
Il Regime dei Minimi: ambito applicativo
Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, introdotto dall’art. 27, comma 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, detto anche regime dei minimi, è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2016.
Il regime, tuttavia, resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d’età) per coloro che:
- hanno iniziato l’attività entro il 31.12.2015;
- lo applicavano già da prima.
Resta ferma la possibilità transitare nel nuovo regime forfetario (L. n. 190/2014 e successive modificazioni) delle start-up, applicando l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5% per gli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Regime dei minimi: requisiti di accesso
- Il Regime dei forfetari
- Aliquota ridotta al 5 per cento per le start-up
- Le semplificazioni ai fini Iva e delle imposte dirette
- Compensi percepiti dai contribuenti forfetari ed obblighi dichiarativi
- Compensi erogati da contribuenti forfetari ed obblighi dichiarativi
- Autocertificazione esonero applicazione ritenuta d’acconto
***
Regime dei minimi: requisiti di accesso
Il regime era concesso a coloro che hanno i requisiti dei vecchi minimi (legge finanziaria 2008 art. 1 comma 100):
- nell’anno solare precedente:
- avevano conseguito ricavi ovvero avevano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- non avevano effettuato cessioni all’esportazione;
- non avevano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
- avevano conseguito ricavi ovvero avevano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- nel triennio solare precedente non avevano effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Inoltre il contribuente non doveva aver esercitato un’attività nei tre anni precedenti e l’attività non doveva costituire mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso caso di tirocinio.
In caso di prosecuzione di attività da altro soggetto, i relativi ricavi dell’anno precedente dovevano essere inferiori a 30.000.
I vantaggi del regime dei minimi
I soggetti che ancora usufruiscono di questo regime agevolato oltre beneficiare dell’ imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali pari al 5%, sono esenti da obblighi contabili di tenuta e registrazione dei documenti fiscali, nonché esenti da obblighi di liquidazione e versamento Iva, dagli studi di settore e dalla compilazione e trasmissione di altre comunicazioni dichiarative.
Compensi percepiti dal contribuente minimo ed obblighi dichiarativi
Il committente, in regime di contabilità ordinaria, che eroga compensi a contribuenti che adottano il regime dei minimi non deve operare la ritenuta d’acconto, né indicare l’importo nell’ambito del modello 770.
Dovrà unicamente compilare la certificazione CU, avendo cura di segnalare al punto 4, l’intero importo corrisposto ancorché non assoggettato a prelievo sostitutivo.
Se il committente, che eroga la prestazione al contribuente in regime dei minimi, adotta il regime forfetario, egli oltre a non dover applicare la ritenu