Quali sono le implicazioni a livello processuale della cancellazione di società dal registro imprese? Quali le responsabilità di liquidatori e soci in caso di estinzione della società? e quali gli effetti sul processo in cui la società in questione risulti parte?
Cancellazione di società dal registro imprese
L’articolo 2495 del codice civile stabilisce che, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese.
Il secondo comma dello stesso articolo precisa poi che:
“ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.
Lo stesso principio vale anche per le società in nome collettivo (art. 2132 codice civile) e, in tal caso, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali e si applica, altresì, anche alla società in accomandita semplice (art. 2324 codice civile), laddove l’accomandante risponde solo entro i limiti della sua quota di liquidazione.
Dal dettato normativo si evince, dunque, espressamente che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali possono agire per il recupero del proprio credito, nei confronti dei singoli soci, riconoscendo anche la possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa di costui.
Appare evidente la “ratio” della norma, volta ad impedire alla società debitrice, con un proprio comportamento unilaterale (vale a dire con la cancellazione dal registro delle imprese), che sfugge al controllo del creditore, di espropriare quest’ultimo di un suo diritto.