Al giudice tributario spetta la cognizione di ogni questione che involge l’atto esecutivo con cui si fanno valere fatti sulla pretesa tributaria che siano rilevanti sul piano normativo.
L’interessante principio è stato formulato dalle sezioni unite della Cassazione che ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, a seguito del conflitto sollevato dal Tribunale amministrativo dinanzi alle sezioni unite.
Prescrizione e riparto di giurisdizione
Sul tema sovviene l’art. 2 del D. Lgs n. 546/1992 che disciplina la giurisdizione tributaria e in particolar modo stabilisce che:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati…”.
Restano escluse da tale giurisdizione le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, atteso che la cartella o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell’esecuzione forzata.
Da ciò consegue una questione di particolare interesse, ossia se siano riservate alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti, tra i fatti estintivi dell’obbligazione tributaria, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Giurisdizione tributaria e ordinaria: riparto di competenze
Per quanto attiene la distinzione tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nelle esecuzioni fiscali occorre chiarire che sulla base di quanto previsto deve essere rimessa agli organi della giustizia tributaria, diversamente dalle ipotesi in cui la doglianza riguardi propriamente atti della procedura esecutiv