Proponiamo un ripasso delle regole introdotte nel settore nautico dalla Legge di bilancio 2021, analizzando i presupposti necessari per usufruire della non imponibilità Iva in caso di cessione di navi adibite alla navigazione in alto mare e delle cessioni e prestazioni a esse relative.
Le novità riguardavano anche i servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, la cui territorialità è collegata al luogo di utilizzo delle imbarcazioni.
La navigazione in alto mare: profili IVA
Con la circolare n. 33 del 30 novembre 2021 Assonime ha commentato la disciplina Iva delle cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare.
Tali operazioni sono assimilate alle esportazioni e, come tali, non sono imponibili Iva (art. 8, d.pr. 633/1972).
L’agevolazione riguarda non solo la compravendita della nave ma anche diverse categorie di operazioni commerciali relative agli apparati motori, alle parti di ricambio e alla fornitura delle dotazioni di bordo, oltre a svariati servizi quali la costruzione, manutenzione, riparazione, allestimento dello scafo e degli interni, nonché la locazione e il noleggio.
Come riporta la circolare di Assonime, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto una precisa definizione di imbarcazione “adibita alla navigazione in alto mare”.
In particolare, secondo la normativa, non è imponibile Iva la nave che nell’anno solare precedente ha effettuato almeno il 70% dei viaggi durante il quale è superato il limite delle acque territoriali.
Di norma ciò avviene oltrepassando le 12 miglia nautiche dalla costa, in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.
Lo stesso criterio è valido anche se il porto di partenza e quello di arrivo appartengono allo Stato o all’Unione europea, indipendentemente dalla lunghezza del viaggio.
IVA e nautica – Il commento di Assonime
La circolare 30 novembre 2021, n. 33, ripercorre le principali novità, con alcune significative considerazioni in relazione ad aspetti di particolare rilievo applicativo.
Sul tema della dichiarazione, secondo quanto previsto dalla legge 178/2020, per effettuare acquisti o importazioni in regime di non imponibilità Iva è necessario attestare la condizione della navigazione “in alto mare” mediante apposita dichiarazione, redatta secondo il modello approvato dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 15 giugno 2021, n. 151377), da trasmettere telematicamente alla stessa Amministrazione.
Ricevuta la dichiarazione, l’Ufficio rilascia una ricevuta telematica, che deve essere indicata dal fornitore in fattura, o riportata dall’importatore nella dichiarazione doganale.
La dichiarazione può avere a oggetto anche più operazioni tra le stesse parti, con la conseguenza che l’armatore dovrà presentare tale documento almeno una volta per ogni fornitore e per ogni anno di imposta.
Assonime precisa, inoltre, che è possibile formulare la dichiarazione con riferimento all’uso previsto della nave, da verificare a consuntivo.
La Legge di bilancio 2021 ha, tuttavia, anticipato la verifica della condizione dell’effettivo uso in alto mare alla conclusione dell’anno solare, con evidenti disagi soprattutto per il settore della cantieristica navale delle navi in costruzione.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha, pertanto, precisato che la verifica può essere rinviata al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del mezzo.
Le sanzioni applicabili
La circolare Assonime analizza, inoltre, il regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa dichiarazione o di assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
In particolare, la sanzione, prevista nella misura dal 100% al 200% dell’Iva, è applicabile anche nell’ipotesi in cui, per mera dimenticanza, il cedente o prestatore effettui la cessione o prestazione senza prima riscontrare, in via telematica, l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione per la navigazione in alto mare.
Secondo Assonime, sarebbe auspicabile che l’applicazione della sanzione fosse limitata, invece, al solo caso in cui la dichiarazione di impiego della nave “in alto mare” non sia stata trasmessa all’Agenzia delle entrate, ossia in presenza di un’effettiva perdita di gettito da parte dello Stato.
Sempre ad avviso di Assonime, tale interpretazione appare più coerente con il principio unionale di proporzionalità delle sanzioni, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 15 aprile 2021, C-935/19; Corte di Giustizia 8 maggio 2019, C-712/17).
Imbarcazioni da diporto: la dichiarazione d’uso
Anche gli utilizzatori di imbarcazioni da diporto, non soggetti passivi Iva, devono attestare, sotto la propria responsabilità, la percentuale di utilizzo, nel territorio Ue, dei servizi di noleggio e simili di durata superiore a 90 giorni.
Sulla base di questa attestazione, il prestatore dei servizi applicherà l’Iva soltanto sulla parte di corrispettivo che corrisponde alla percentuale di utilizzo nel territorio Ue.
Ai sensi dell’art. 7-sexies d.p.r. 633/1972, infatti, tali servizi sono rilevanti ai fini Iva in Italia soltanto se l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in Italia e l’imbarcazione sia utilizzata nel territorio dell’Unione europea.
Tali prestazioni si considerano, inoltre, effettuate nel territorio dello Stato se l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato non unionale, il prestatore è stabilito in tale Paese, ma la prestazione è utilizzata nel territorio nazionale.
È indispensabile, pertanto, verificare il luogo di effettivo utilizzo del servizio.
Anche in questo caso, la dichiarazione per attestare l’uso dell’imbarcazione nel territorio Ue deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate.
L’obiettivo, secondo Assonime, è di incentivare la tax compliance, attraverso una sempre maggiore semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti.
La dichiarazione può essere resa sulla base dell’uso presunto dell’imbarcazione. In tale ipotesi, vi è l’obbligo, entro la fine dell’anno solare, di verificare a consuntivo quanto dichiarato e di integrare la dichiarazione entro il primo mese dell’anno successivo.
In caso di modifica della precedente dichiarazione, il prestatore del servizio deve emettere una nota di variazione per l’eventuale maggiore imposta dovuta.
Al riguardo, Assonime rileva che se per l’uso dell’imbarcazione nel territorio Ue è possibile presentare una dichiarazione integrativa, per la navigazione in alto mare il modello non prevede la possibilità di modificare la precedente comunicazione.
Sul punto, secondo la circolare in commento, sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il regime sanzionatorio per l’utilizzo dell’imbarcazione da diporto
Come precisato da Assonime, se l’utilizzatore trasmette una dichiarazione mendace, l’Agenzia delle entrate può procedere al recupero della differenza Iva dovuta in base all’effettivo utilizzo del bene nel territorio UE e quella indicata in fattura dal prestatore del servizio, il quale non è però sanzionabile.
L’Ufficio può, invece, contestare all’utilizzatore una sanzione amministrativa pari al 30% dell’Iva evasa, oltre agli interessi di mora.
Secondo Assonime, la dichiarazione si considera “mendace” sia nel caso in cui riporti dati inesatti, che nell’ipotesi del mancato invio della dichiarazione a consuntivo, se la documentazione relativa all’utilizzo dell’imbarcazione evidenzia un utilizzo difforme da quanto dichiarato.
Il prestatore del servizio che effettui la prestazione senza aver prima riscontrato l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione è responsabile della maggiore imposta dovuta sulla base dell’effettivo utilizzo dei servizi nel territorio Ue, oltre alle sanzioni e agli interessi.
Sul tema leggi anche: Nautica da diporto: Iva agevolata solo con la navigazione in alto mare
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