La legge di bilancio 2021 integra la disciplina delle operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi chiarendo, ai fini della legislazione in materia di Iva, quando una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare.
Si stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta debbano attestare la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. Prevede altresì la corrispondente disciplina sanzionatoria e definisce gli aspetti della procedura da seguire per evitare l’imposizione dell’Iva.
Novità anche in relazione alla prova che le imbarcazioni da diporto, oggetto di noleggio nei rapporti B2C, siano state utilizzate fuori della Ue.
L’articolo 1, commi 708-712, della Legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, in GU 30 dicembre 2020, n. 322) ha modificato l’articolo 8-bis (disciplinante le operazioni assimilate alle esportazioni), Dpr 633/1972 stabilendo che, ai fini Iva, si considera «adibita alla navigazione in alto mare» la nave che nell’anno solare precedente ha effettuato almeno il 70% dei viaggi durante i quali ha superato il limite delle acque territoriali della Ue».
La norma prevede altresì la corrispondente disciplina sanzionatoria e definisce gli aspetti della procedura da seguire per evitare l’imposizione dell’Iva.
Nautica da diporto: requisiti per evitare l’applicazione dell’Iva
L’articolo 8-bis, Dpr 633/1972 – contenente disposizioni riservate ai settori navale ed aeronautico – stabilisce che sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8, e quindi non soggette a imposizione Iva, le operazioni indicate nella tavola che segue.
Come potrà notarsi da quanto indicato alla lettera a), sono escluse dall’agevolazione le unità da diporto, la cui navigazione è «effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro» (articolo 1, comma 2, legge 50/1971), salvo che le stesse siano utilizzati per attività commerciali o al noleggio (Cm 29 settembre 2011, n. 43/E, paragrafo 3.1).
Operazioni assimilate alle esportazioni:
Riferimento all’articolo 8-bis, comma 1 |
Operazione non imponibile |
Precisazioni |
a) |
Cessioni di navi adibiti alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca; cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 50/1971. |
Si tratta di navi commerciali (Rm 1 agosto 1994, n. VII-15-184) adibite alla navigazione in alto mare (sinonimo di «acque internazionali»). Le navi – oggetto di acquisto o di importazione (Rm 13 giugno 2017, n. 69/E) – devono essere iscritte nei pertinenti registri (Cm 43/E/2011). Si qualificano come navi adibite ad attività commerciali anche quelle utilizzate per attività di locazione e noleggio (Rm 13 marzo 1989, n. 590063; Cm 43/E/2011, paragrafo 3.2), per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto (Rm 11 agosto 1989, n. 621141), come unità di appoggio per l’addestramento di praticanti in immersioni subacquee (Cm 43/E/2011). Le navi adibiti ad attività commerciali, per gli effetti dell’articolo 8-bis in esame, includono anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte e i galleggianti mobili e sommergibili destinati all’attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino (articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, n. 28). Da questo elenco sono escluse le opere galleggianti che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile (es. le piattaforme di perforazione autoelevatrici, munite di gambe che si ancorano al suolo marino), per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare (Corte di Giustizia Ue, sentenza C-291/18) come pure le piattaforme ancorate a terra con struttura a terra destinata alla ricerca o allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare (articolo 32-bis, Dl 124/2019). Per le navi adibite ad operazioni di salvataggio non è richiesto che debba essere soddisfatta la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare (Rm 2/E/2017). La non imponibilità non spetta per le navi adibite al salvataggio nei laghi (risposta a interpello 183/2020), né a quelle in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne (Rm 24 ottobre 2012, n. 97/E). |
a-bis) |
cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al Dlgs 15 marzo 2010, n. 66 |
Si tratta di navi militari e da guerra e unità navali in dotazione dell’Esercito italiano, all’Aeronautica militare, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e al Corpo delle capitanerie di porto. Come per le cessioni della lettera a), quelle in esame hanno carattere oggettivo, nel senso che ad esse si applica il regime di non imponibilità a prescindere dalla qualità del cessionario. |
b) |
cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica |
La non imponibilità spetta anche per la progettazione di satelliti (risposta a interpello 76/2018) e di una navicella spaziale (risposta a interpello 61/2020). Sono esclusi dal regime agevolato gli apparecchi per il volo da diporto e sportivo. |
c) |
cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aer |