La non impugnabilità dell’estratto di ruolo (o di una cartella non legittimamente notificata) è da eliminare subito!

Alcune osservazioni sono necessarie dopo che la legge ha vietato l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

          Gli atti impugnabili dinanzi al Giudice Tributario sono quelli indicati nell’articolo 19 del D. Lgs. n. 546/92; in mancanza di una tassatività di tale elenco, la giurisprudenza, a volte oscillante, a volte costante, ne ha considerati tanti altri atti in questo novero; è il caso, ricordato proprio negli scorsi giorni, degli avvisi bonari.

E’ chiaro che tale operazione è stata resa legittima dalla mancanza di una norma che esplicitamente indicasse come non impugnabile questo tipo di atto piuttosto che quello.

Ed è proprio di questi giorni la notizia ufficiale che, con la legge di conversione del D.L. n.146/2021, si è introdotta una fattispecie del genere (ossia un caso di non impugnabilità), apportando così una grande novità nell’ambito degli atti impugnabili.

Ma la lettura della norma permette di approfondire alcuni aspetti particolari.

 

L’estratto di ruolo non è impugnabile 

In sostanza, si introduce un comma 4-bis all’articolo 12 del DPR n. 602/1973, che di seguito riportiamo.

“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

– per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, (D.Lgs. 50/2016),

– oppure per la riscossione di somme dai soggetti pubblici (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del MEF 18 gennaio 2008, n. 40), per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973

– o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

In termini più semplici, allora, se un contribuente ha notizia di un estratto di ruolo per il quale non ha ricevuto l’atto prodromico (cartella esattoriale), potrà impugnare solo se si ravvisano uno di quei tre casi.

La legge dunque “fa salvi” determinati casi in cui da tale omessa notifica possa provenire un grave pregiudizio finanziario al contribuente interessato.

In tutti gli altri casi, l’unico modo per contestare una cartella non pervenuta, sarà quello di ricevere ad esempio una comunicazione di ipoteca, di fermo o una intimazione. Si tratta di una conclusione difficilmente accettabile, e che con grande probabilità finirà al vaglio dei “Giudici delle Leggi”.

E ora…?

Tale modifica normativa non può che essere applicabile per le notifiche future, mai per quelle pregresse. Quest’ultima eventualità comporterebbe infatti, tra le altre cose, la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo (ovvero, più precisamente, contro una cartella esattoriale che si assume non notificata).

La speranza è che questo divieto venga quanto prima rimosso, onde evitare danni irreparabili a tanti contribuenti.

Se vuoi approfondire la questione della non impugnabilità dell’estratto di ruolo puoi consultare anche l’approfondimento: Non impugnabile l’estratto di ruolo: l’Agenzia delle Entrate scrive la nuova legge , curato dall’avv. Maurizio Villani
oppure anche: Estratto di ruolo, atto non impugnabile

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 22 dicembre 2021