Non impugnabile l'estratto di ruolo: l'Agenzia delle Entrate scrive la nuova legge

In questo periodo sono stati modificati il processo civile, il processo del lavoro, il processo penale, le procedure delle crisi aziendali, è stato istituito il nuovo Tribunale della famiglia, mentre continua ad essere ignorata la riforma strutturale della giustizia tributaria, ignorando persino il PNRR.
Il Governo ed il Parlamento invece di tutelare il diritto di difesa dei contribuenti lo limitano, favorendo in tal modo le richieste fiscali, come sta accadendo in questi giorni.

Modifica legislativa in tema di estratto di ruolo impugnabile

estratto di ruolo non impugnabileCon un emendamento di martedì 30/11 scorso le Commissioni Finanze e Lavoro del Senato hanno approvato l’emendamento 6.0.16 del Sen. Pittella (PD) che, con una modifica all’art. 12 del DPR n. 602/73, introduce la non impugnabilità da parte del contribuente dell’estratto di ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata, con l’eccezione di sporadici e specifici casi.

Infatti, viene disposto che l’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli:

  • un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
     
  • oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici;
     
  • o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Una vera e propria doccia fredda per i professionisti del contenzioso tributario.

Stando agli ultimi dati, infatti, oltre il 40% delle liti sugli atti della riscossione riguarda proprio l’estratto di ruolo, ossia l’elenco dei debiti contestati al contribuente e su cui le capacità difensive dell’agente pubblico della riscossione sono sempre state limitate.

Il correttivo approvato prevede anche che sia il ruolo sia la cartella di pagamento dall’entrata in vigore della legge di conversione si potranno impugnare solo se il contribuente dimostra che l’atto gli procura un pregiudizio per la partecipazione a gara di appalto o per i pagamenti di crediti spettanti oltre i 5mila euro su cui si applicano le verifiche del Fisco sui debiti pendenti o ancora per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Questa modifica legislativa è incostituzionale, perché lede soprattutto il diritto di difesa del contribuente (art. 24 della Costituzione), come più volte ribadito e precisato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, come di seguito.

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Questi gli altri argomenti trattati nell’articolo:
  • Il pensiero della Corte Costituzionale
  • Il pensiero della Corte di Cassazione
  • L’agenzia delle Entrate scrive la nuova legge
  • Emendamento al D.L. fiscale n. 146/2021
  • Alcune conclusioni sulla nuova situazione

 

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A cura di Avv. Maurizio Villani

Martedì 7 dicembre 2021

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