L’estratto di ruolo, elaborato informatico formato dall’esattore, è un atto non impugnabile in quanto è inidoneo a contenere qualsiasi pretesa impositiva, diretta o indiretta.
La non impugnabilità deriva dalla assoluta mancanza di interesse del debitore a richiedere e ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo significato l’eliminazione dall’ambito giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Estratto di ruolo non impugnabile: riprendiamo quanto esposto nella sentenza della CTP di Rieti n. 38/2020.
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Estratto e ruolo: natura giuridica
La questione affrontata riguarda l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e la sua distinzione con il ruolo vero e proprio.
L’estratto si forma soltanto su richiesta del debitore e costituisce un elaborato informatico che riproduce gli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, i quali devono consentire al contribuente di identificare la pretesa impositiva avanzata dall’Amministrazione finanziaria, al fine di instaurare il contraddittorio con il fisco nonché preparare la propria difesa.
Il ruolo, dal canto suo, è un “titolo amministrativo impositivo”, che in quanto titolo esecutivo sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, ai sensi dell’art. 24 del Dpr n. 602/1973, deve essere consegnato al concessionario.
Ques’ultimo, in forza del ruolo ricevuto, redige la cartella di pagamento e la notifica al soggetto debitore.
In sostanza, il concessionario comincia la procedura di espropriazione forzata per la riscossione delle somme non pagate, mentre la cartella esattoriale è la rappresentazione del ruolo in unico originale che poi si notifica alla parte.
Pertanto il momento importante per la formazione del rapporto giuridico di riscossione coincide con la formazione del ruolo e non quello di notifica della cartella di pagamento che rappresenta il mezzo con cui la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente
L’art. 19 del D.L.gs n. 546/1992 elenca espressamente tra gli att