Il ricorso avverso l’estratto di ruolo è ammissibile nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto la cartella di pagamento.
In attesa della decisione delle Sezioni Unite circa l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, nell’Ordinanza che si commenta emerge che, se il contribuente viene a conoscenza dell’atto (non notificato) deve comunque poter esercitare il diritto ad essere tutelato in ambito giurisdizionale.
Impugnabilità del ruolo: il caso di Cassazione
Nella fattispecie la contribuente ha impugnato dinanzi alla Cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inammissibile l’originario ricorso in quanto diretto avverso un estratto di ruolo invece che contro la successiva cartella di pagamento non notificata in modo rituale.
In particolare, la ricorrente ha eccepito di non avere avuto casuale notizia della cartella e del ruolo a seguito di sua richiesta all’agente della riscossione, e conseguentemente di avere in realtà impugnato non l’estratto del ruolo ma la cartella di pagamento.
La Corte ha ritenuto, avallando precedente giurisprudenza, che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento di cui sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, non ostando a ciò la norma di cui al terzo comma dell’art. 19 D.Lgs n. 546/92, atteso che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non esclusa la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, dal momento che l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità