Il concessionario della riscossione è obbligato a conservare la copia della cartella di pagamento, anche se si è avvalso di modalità semplificate di notifica.
Se il contribuente ne chiede copia e questa non sia concretamente disponibile non basta il mero estratto di ruolo ma occorre da parte del concessionario una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella in cui deve spiegarne le ragioni.
Cartella di pagamento: la normativa
L’art. 3-bis del dl n. 146/2021, conv. dalla legge n. 215/2021, ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile, mentre il ruolo e la cartella di pagamento che si assume notificata invalidamente possono essere impugnati soltanto nei casi in cui in giudizio il diretto interessato dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una gara di appalto oppure per la riscossione di somme.
L’estratto di ruolo è in sostanza un strumento di conoscenza, elaborato informatico che riproduce gli elementi della cartella che tuttavia contiene gli elementi essenziali per identificare il debitore, mentre la cartella di pagamento è un atto fondamentale della procedura di esecuzione esattoriale che va notificato al contribuente e conservato in copia da parte del concessionario.
La cartella di pagamento è paragonabile alla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 Cpc (“Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”) e alla notifica del precetto.
Il ruolo, invece, atto amministrativo impositivo ed, in quanto titolo esecutivo, è sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un suo delegato (art. 24 Dpr n. 602/1973), in forza del quale viene iniziata la procedura di espropriazione forzata per la riscossione delle somme non pagate, mentre la cartella esattoriale è la rappresentazione del ruolo in unico originale che poi viene notificata all