La deduzione delle perdite su crediti

Analisi delle regole del TUIR per la deduzione delle perdite su crediti; in questo articolo puntiamo il mouse anche sul caso di debitore soggetto a procedure concorsuali e di crediti di modesto importo.

Le regole per la deduzione delle perdite su crediti

deduzione perdite su creditiLe regole per la deduzione fiscale delle perdite su crediti sono contenute nell’art. 101, comma 5, del TUIR, il quale individua tre regole:

  • la prima di carattere generale, secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi;
     
  • la seconda riferita ai crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, o nei confronti di imprese che hanno concluso degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologato a norma dell’art. 182-bis della legge fallimentare.
    La stessa disposizione normativa precisa quando un’impresa si considera assoggettata ad una procedura concorsuale, individuando nella data della sentenza di fallimento, o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il momento in cui i predetti elementi certi e precisi si considerano soddisfatti;
     
  • infine, un’ultima previsione riguarda i crediti di “modesto” importo, per i quali una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita.
    A tal fine, l’art. 101, comma 5, del Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a euro 2.500 (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

La disciplina fiscale della deduzione delle perdite su crediti è stata oggetto di importanti modifiche negli anni scorsi, dapprima ad opera dell’art. 33, comma 5, del DL 83/2012, e successivamente anche dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

 

I chiarimenti dell’Agenzia Entrate

In particolare, le novità del DL n. 83/2012 sono state oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2013, con cui sono stati forniti importanti chiarimenti anche in merito all’individuazione del periodo d’imposta di in cui è possibile (o doveroso) dedurre la perdita su crediti derivante da procedure concorsuali.

L’Agenzia, dopo aver confermato che l’apertura di una delle procedure in precedenza elencate attribuisce ex lege la sussistenza degli elementi certi e precisi, evidenzia che:

una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza”.

Conseguentemente, precisa la stessa Agenzia, devono ritenersi superati i precedenti chiarimenti forniti dapprima con la circolare n. 8/E/2009 e successivamente con la circolare n. 42/E/2010, con cui era stato tra l’altro sostenuto che gli elementi certi e precisi, con riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito, dovevano ritenersi sussistenti a partire dalla data in cui l’accordo stesso fosse divenuto definitivo e quindi non più suscettibile di essere impugnato.

 

Principio di derivazione dal bilancio

Con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, in assenza di indicazioni contenute nella stessa disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il principio di derivazione dal bilancio di cui all’art. 109 del Tuir, secondo cui un costo è deducibile solamente se è imputato nel conto economico dell’esercizio di competenza.

E tale principio non significa che la perdita debba essere dedotta per intero in un solo esercizio, poiché vi sono anche delle procedure che sono volte alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale del soggetto in crisi (ad esempio il concordato preventivo), o che addirittura si attivano in assenza di una situazione di insolvenza (come nel caso della liquidazione coatta amministrativa).

 

Le conclusioni del Fisco

Ciò non significa, precisa l’Agenzia nella circolare n. 23/E/2012, che la valutazione della perdita dipenda da un processo arbitrario del redattore del bilancio, poiché deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione in ottemperanza ai corretti principi contabili.

Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ritiene documenti idonei per la dimostrazione della congruità dell’importo dedotto tutti quelli prodotti dagli organi della procedura quali ad esempio i seguenti: l’inventario del curatore (art. 87 legge fallimentare), il piano del concordato preventivo (art. 160 legge fallimentare), la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (art. 205 legge fallimentare), la relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 28 del d.lgs. n. 270/99), ovvero le garanzie reali o personali ed assicurative.

Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia precisa che, qualora in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata una perdita su crediti derivante da assoggettamento ad una delle procedure concorsuali predette intervengano nuovi elementi tali da far ritenere che la perdita sia maggiore, anche l’ulteriore perdita è deducibile ex art. 101, comma 5, del Tuir.

 

Ti suggeriamo di approfondire l’argomento anche nei seguenti articoli:

Remissione di un debito: liberalità indeducibile o perdita su crediti deducibile?

Le perdite sui crediti e le note di variazione dell’IVA nelle procedure concorsuali 

La deducibilità immediata delle perdite su crediti

Perdite su crediti e fondo svalutazione crediti

 

A cura di Sandro Cerato

Giovedì 18 novembre 2021

 

Percorso di approfondimento sul Reddito d’Impresa

Percorso On line con Dott. Sandro Cerato – DISPONIBILE LA REGISTRAZIONE

Dicembre 2021 – Febbraio 2022

6 Incontri formativi (18 ore totali)

 

1^ giornata – Principi generali – MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2021

2^ giornata – I componenti positivi di reddito (parte prima) – GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021

3^ giornata – I componenti positivi di reddito (parte seconda) VENERDÌ 14 GENNAIO 2022

4^ giornata – I componenti negativi di reddito (parte prima) VENERDÌ 28 GENNAIO 2022

5^ giornata – I componenti negativi di reddito (parte seconda) VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022

6^ giornata – Altri componenti negativi di reddito e società di comodo VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022

SCOPRI DI PIU’ >