In questo periodo di crisi economica, è utile rinverdire la normativa, anche alla luce della copiosa recente giurisprudenza della Cassazione, sulla deduzione delle perdite su crediti
Deducibilità immediata perdite su crediti: premessa
Si inquadra il problema della deducibilità delle perdite su crediti, commentando preliminarmente l’art. 101, commi 5 e 5-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(Per approfondire…Leggi qui l’articolo “Deducibilità delle perdite su crediti” di Devis Nucibella)
Orbene, le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 del successivo art. 106 (riguarda gli intermediari finanziari), sono deducibili:
- se risultano da elementi certi e precisi;
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Attuali artt. 61, 63 e 64, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) o un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del predetto R.D. n. 267/1942 (attuale art. 166, del suddetto D.Lgs. n. 14/2019) o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Per quanto sopra, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto:
- di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- di omologazione dell’accordo di ristrutturazione;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Per le procedure estere equivalenti, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Gli elementi certi e precisi si considerano, comunque, esistenti, in presenza delle seguenti due condizioni (si ritiene che i seguenti elementi debbano essere presenti, alla fine del periodo d’imposta):
- il credito sia di modesta entità;
- sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
nonché, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei princìpi contabili.
Quando il credito è valutato di modesta entità?
Quando lo stesso sia di importo:
- sino a € 5.000, per le imprese di più rilevante dimensione, di cui all’art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2. L’anzidetto comma 10, stabilisce che, a partire dal 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a euro cento milioni;
- sino a € 2.500, per le altre imprese.
In base al suindicato comma 5-bis, dell’art. 101, del D.P.R. n. 917/1986, per i succitati crediti, la perdita su crediti si può dedurre nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui si realizzano gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, a condizione che l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
Secondo la Corte di Cassazione, Sez. VI – 5, ordinanza dell’8 aprile 2019, n. 9784, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, il creditore deve fornire la prova circa la loro inerenza all’attività imprenditoriale.
Inoltre, la Suprema Corte, Sez. V, con ordinanza del 4 maggio 2018, n. 10686, ha fissato il confine tra “perdite sui crediti” e “svalutazione dei crediti” che si identifica con la definitività del venir meno della posta attiva, nel senso che “si ha perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha svalutazione quando il credito è solo temporaneamente non realizzabile”.
La prassi amministrativa
Come chiarisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’1 agosto 2013, n. 26/E, il legislatore fiscale ha previsto due meccanismi di deducibilità dei crediti, differenti a seconda del grado di certezza del componente negativo:
- analitico, in caso di inesigibilità “definitiva”, disciplinato dal suddetto art. 101, comma 5, del P.R. n. 917/1986;
- forfettario, in