Un approfondito esame della disciplina fiscale delle perdite su crediti oggetto di numerosi interventi riformatori. Perché possa essere riconosciuta piena deducibilità alle perdite su crediti occorre l’iscrizione in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali.
Approfondiamo in questo contributo.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto di numerosi interventi riformatori.
In linea generale è riconosciuta la piena deducibilità alle perdite su crediti iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali.
La deduzione può, quindi, avvenire solo previa imputazione al conto economico e in presenza di elementi “certi e precisi”.
Le svalutazioni in generale sono deducibili in base all’art. 106 Tuir.
Deducibilità delle perdite su crediti: rilevazione dei crediti
Il nuovo OIC n. 15, al paragrafo n. 4 precisa che:
“I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.
La disciplina dei crediti disposta dagli OIC trova applicazione nelle seguenti voci del Bilancio:
STATO PATRIMONIALE |
B III 2 — crediti: a. verso imprese controllate; b. verso imprese collegate; c. verso controllanti; d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis. Verso altri; C II — Crediti: 1. verso clienti; 2. verso imprese controllate; 3. verso imprese collegate; 4. verso controllanti; 5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri. |
CONTO ECONOMICO |
B) Costi della produzione: 10. d) – Svalutazioni del valore nominale dei crediti iscritti nell’attivo circolante; 14) – Oneri diversi di gestione; D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 19.b) –di crediti iscritti in immobilizzazioni finanziarie |
NOTA INTEGRATIVA |
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche |
RENDICONTO FINANZIARIO – Metodo indiretto (OIC 10) |
A) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto come contropartita nel capitale circolante netto: 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Altre variazioni del capitale circolante netto B) Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento Immobilizzazioni materiali e immateriali Disinvestimenti – Al netto della variazione dei crediti vs clienti di immobilizzazioni (n.d.a.) – |
Criteri di valutazione civilistici
Il codice civile disciplina il criterio di valutazione dei crediti nel corpo dell’art. 2426, n. 8, c.c.:
“8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.
Criterio del costo ammortizzato
Rappresenta una delle più rilevanti novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015, obbligatorio per le società che presentano il bilancio in forma ordinaria.
Il criterio (per crediti, debiti o titoli) non si applica (per le società non quotate) nei seguenti casi:
- micro imprese;
- società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- società che redigono il bilancio in forma ordinaria se gli effetti che ne derivano sono irrilevanti rispetto alla valutazione al valore nominale; in particolare, ciò avviene se:
- i crediti/debiti/titoli hanno scadenza inferiore a 12 mesi (gli effetti irrilevanti sono presunti);
- i costi di transizione/commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e il valore a scadenza sono “di scarso rilievo”.
- i crediti/debiti/titoli hanno scadenza inferiore a 12 mesi (gli effetti irrilevanti sono presunti);
Soc