Approfondiamo in questo contributo.
La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto di numerosi interventi riformatori.
In linea generale è riconosciuta la piena deducibilità alle perdite su crediti iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali.
La deduzione può, quindi, avvenire solo previa imputazione al conto economico e in presenza di elementi “certi e precisi”.
Le svalutazioni in generale sono deducibili in base all’art. 106 Tuir.
Deducibilità delle perdite su crediti: rilevazione dei crediti
Il nuovo OIC n. 15, al paragrafo n. 4 precisa che:
"I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.
La disciplina dei crediti disposta dagli OIC trova applicazione nelle seguenti voci del Bilancio:
STATO PATRIMONIALE |
B III 2 — crediti: a. verso imprese controllate; b. verso imprese collegate; c. verso controllanti; d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis. Verso altri; C II — Crediti: 1. verso clienti; 2. verso imprese controllate; 3. verso imprese collegate; 4. verso controllanti; 5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri. |
CONTO ECONOMICO |
B) Costi della produzione: 10. d) – Svalutazioni del valore nominale dei crediti iscritti nell’attivo circolante; 14) – Oneri diversi di gestione; D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 19.b) –di crediti iscritti in immobilizzazioni finanziarie |
NOTA INTEGRATIVA |
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche |
RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo indiretto (OIC 10) |
A) Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto come contropartita nel capitale circolante netto: 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Altre variazioni del capitale circolante netto B) Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento Immobilizzazioni materiali e immateriali Disinvestimenti – Al netto della variazione dei crediti vs clienti di immobilizzazioni (n.d.a.) – |
Criteri di valutazione civilistici
Il codice civile disciplina il criterio di valutazione dei crediti nel corpo dell’art. 2426, n. 8, c.c.:
"8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.
Criterio del costo ammortizzato
Rappresenta una delle più rilevanti novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015, obbligatorio per le società che presentano il bilancio in forma ordinaria.
Il criterio (per crediti, debiti o titoli) non si applica (per le società non quotate) nei seguenti casi:
- micro imprese;
- società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- società che redigono il bilancio in forma ordinaria se gli effetti che ne derivano sono irrilevanti rispetto alla valutazione al valore nominale; in particolare, ciò avviene se:
- i crediti/debiti/titoli hanno scadenza inferiore a 12 mesi (gli effetti irrilevanti sono presunti);
- i costi di transizione/commissioni e ogni altra differenza tra val
- i crediti/debiti/titoli hanno scadenza inferiore a 12 mesi (gli effetti irrilevanti sono presunti);