Sussiste la facoltà del creditore di compiere operazioni antieconomiche, quali la rinuncia al credito, in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti?
L’assenza di valide ragioni, a giustificazione del comportamento assunto, può essere eccepita dall’Agenzia delle Entrate e giustificare l’accertamento?
La remissione di un debito, fiscalmente, può rappresentare sia una liberalità indeducibile che una perdita su crediti deducibile ovvero una perdita derivante da un atto unilaterale di rinuncia al credito può rappresentare un atto di liberalità indeducibile?
Come individuare il periodo d’imposta al quale imputare per competenza le perdite afferenti ai crediti commerciali?
In caso di rinuncia al credito, la perdita deve essere registrata nell’esercizio in cui la rinunzia viene notificata al debitore e quest’ultimo comunica che intende avvalersene?
Deducibilità delle perdite su crediti: a chi spetta l’onere probatorio
I crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio di inesigibilità da parte del debitore.
Nel caso in cui il creditore sia un operatore economico, la fattispecie può costituire una posta fiscalmente deducibile che, però, sarà necessario valutare con attenzione per evitare possibili contestazioni da parte del fisco.
Grava sul contribuente[1] l’onere di fornire la prova della deducibilità delle perdite su crediti[2] ritenuti dal Fisco indeducibili che deve risultare da elementi certi[3] e precisi ex articolo 101, comma 5 del dpr n 917/1986[4].
La regola la vuole ancorata a criteri di precisione e certezza, il cui obbligo dimostrativo incombe sul contribuente. [5]
Più in particolare, il credito, della cui perdita si può chiedere la deduzione nel periodo di imputazione in bilancio quale componente negativa del reddito di impresa, deve essere inerente all’attività di quest’ultima, coerentemente al suo oggetto sociale.
Inoltre, deve esservi già stata una imposizione sulla componente reddituale attiva da ricavo, che solo successivamente non è stato possibile incassare per un fatto non imputabile al creditore e che è riconducibile, invece, a una situazione di inesigibilità per inadempienza del debitore.
La deducibilità è, quindi, ancorata a criteri di precisione e certezza, il cui onere probatorio incombe necessariamente, in via ordinaria, in capo al contribuente creditore che intende avvalersene: la prova della certezza afferisce sia l’an della perdita derivante dall’inesigibilità del credito sia il quantum[6].
Gli stringenti requisiti della certezza e della precisione richiesti ai fini della deducibilità delle perdite su crediti devono basarsi su di una pluralità di elementi (es. ricorso per decreto ingiuntivo; atto di precetto), da valutarsi caso per caso, che siano idonei e abbiano i caratteri della sufficienza nell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente.
Rilevanza fiscale della rinuncia al credito
In caso di rinunzia[7],ex articolo 101, comma 5, del TUIR[8], anche parziale, di un credito, atto unilaterale e recettizio, si determina la perdita del credito per la parte venuta meno, la cui deducibilità, quindi, richiede una valutazione necessariamente ancorata alle specificità del singolo caso in base ad elementi probatori certi e precisi, capaci di dimostrare l’effettiva inesigibilità del credito (Cassazione sentenza 21 marzo 2018, n. 7032).
La rinuncia ad un credito non possa essere equiparata, sic et simpliciter, ad un atto di liberalità.
Ciò non toglie, peraltro, che una simile scelta deve essere ugualmente confortata, in base ad elementi probatori certi e precisi, da ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopport