Approfondito ripasso della normativa delle perdite su crediti, puntando il mouse sul problema della deducibilità fiscale che può avere regole diverse di quelle civilistiche.
Perdite su crediti: aspetti generali
Nel caso di perdite su crediti, per le imprese esistono due possibilità:
- in presenza di determinati requisiti del credito, esso è deducibile nel periodo di imposta di competenza (art. 101 comma 5 TUIR);
- i crediti concorrono altresì a un fondo di svalutazione, deducibile in una determinata misura percentuale per ciascun periodo di imposta (art. 106 TUIR).
Si esaminano di seguito le condizioni di deducibilità delle perdite, con indicazione di alcune fattispecie ricorrenti, e l’intreccio con il fondo svalutazione crediti, che consente di attribuire rilevanza fiscale anche alle perdite non ancora concretamente verificatesi (ancorché probabili).
Condizioni generali delle perdite su crediti
In generale, le perdite su crediti devono risultare da elementi certi e precisi.
Trattandosi poi di componenti negativi del reddito di impresa, esse dovrebbero anche rispettare il criterio dell’inerenza rispetto all’attività esercitata.
Gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita su crediti sussistono (art. 101 comma 5 TUIR):
- anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (tale previsione, che si lega alle disposizioni introdotte dal legislatore in materia di derivazione rafforzata – cfr. art. 83 TUIR – è stata introdotta dall’art. 1, comma 160, lett. b), della legge 27.12.2013, n. 147);
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato, o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Per effetto delle citate modifiche normative della legge n. 147/2013, restano ora deducibili sia per i soggetti IAS adopter (come già in precedenza), che per gli OIC adopter (ITA GAAP), le perdite su crediti interessati da vari eventi realizzativi in conseguenza dei quali vengono cancellati dal bilancio (cessione pro soluto, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito, etc.).
Condizioni specifiche
Le perdite su crediti sono altresì deducibili, ai sensi del citato art. 101 comma 5 TUIR, senza dover previamente verificare se sussistono elementi certi e precisi (cioè considerando tali elementi “realizzati”), se riguardano crediti:
- di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- il cui diritto alla riscossione è prescritto.
Precisazioni
Tra le perdite su crediti che esulano da procedure concorsuali confluiscono sia le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima, sia quelle emergenti nel contesto di un atto realizzativo.
Sono potenzialmente riconducibili le perdite riferibili a tutti i crediti presenti in bilancio (ovvero anche cancellati dal bilancio, nei casi sopra menzionati), senza distinzioni relative alla natura degli stessi o all’attività svolta dal soggetto creditore, né alla causa che ha comportato l’iscrizione a conto economico della perdita (valutazione del credito o cessione dello stesso).
Somme eccedenti ricevute
Giacché la perdita dedotta determina un decremento del valore fiscalmente riconosciuto del cre