Crediti e debiti verso l’erario per chi adotta i regimi speciali Iva Oss e iOss

Facciamo chiarezza su come gestire i versamenti IVA derivanti dai nuovi regimi Oss e iOss, ricordando che il versamento va effettuato sull’imponibile, senza considerare l’imposta detraibile.
Puntiamo il mouse sulla possibilità di pagare anche con bonifico bancario.

Regime Iva Oss e iOss: termine di pagamento dell’imposta e presentazione dichiarazione

crediti debiti iva oss iossCome noto, i soggetti registrati in Italia ai nuovi regimi speciali Iva Oss (One stop shop) e iOss (import One stop shop), possono effettuare il pagamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione direttamente con addebito in conto o tramite bonifico, a seconda che possiedano o meno un c/c aperto presso un ente finanziario convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Il termine per il pagamento e per la presentazione della relativa dichiarazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre.

La dichiarazione ha infatti cadenza trimestrale, e le scadenze sono:

  • 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo;
     
  • 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno;
     
  • 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre;
  • e 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Si tratta, lo ricordiamo, di termini che, se cadenti di giorno prefestivo o festivo, non vengono slittati al primo lavorativo: è il motivo per cui la scadenza del III trimestre è stata il 31/10 e non il 2/11 (si veda al riguardo l’articolo “Dichiarazione IVA soggetti in regime OSS: nessun differimento per la scadenza del 31 ottobre”).

Una peculiarità di tale liquidazione è che, diversamente da come avviene per l’Iva italiana periodica, ai fini della determinazione dell’imposta da versare, è precluso al soggetto passivo l’esercizio del diritto alla detrazione sia dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi, sia di quella relativa alle importazioni.

 

Pagamento dell’imposta tramite bonifico bancario

Per tale imposta, ovviamente è prevista la possibilità di essere chiesta a rimborso.

Nella richiesta di addebito, inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate tramite i portali Oss e iOss, il soggetto passivo deve indicare:

  • il codice Iban;
  • il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Se il contribuente non dispone di un c/c aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia, dovrà come detto effettuare un bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle entrate, seguendo le istruzioni riportate nelle apposite sezioni (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni).

Nella causale del bonifico dovrà essere sempre riportato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Si presti attenzione al fatto che non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione (di cui al noto articolo 17 del Dlg n. 241/1997).

Se l’ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto aderente ai regimi speciali Oss e iOss, risulta superiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, il surplus deve essere rimborsato entro 30 giorni sul c/c indicato.

Nel caso in cui non fosse possibile abbinare il versamento al numero di riferimento unico della dichiarazione l’intero importo riscosso sarà restituito entro il medesimo termine di 30 giorni sul c/c indicato.

Su tali somme sono dovuti, ex comma 4 dell’articolo 38-bis3 del decreto n. 633/1972, gli interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 9 novembre 2021

 

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  • Il sistema OSS: abito di applicazione e procedura di registrazione

  • Le modalità di versamento dell’Iva estera

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