Dichiarazione IVA soggetti in regime OSS: nessun differimento per la scadenza del 31 ottobre

Ricordiamo che domenica 31 ottobre 2021 senza alcuna proroga, scade il termine per la prima comunicazione dei dati del terzo trimestre; i versamenti andranno effettuati senza la possibilità di compensare eventuali imposte a credito, nonché senza la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi all’attività economica effettuati nello Stato di destinazione.

Regime OSS: la dichiarazione IVA per comunicare i dati del terzo trimestre 2021

dichiarazione iva oss 31 ottobreUn nuovo adempimento, successivo all’adesione al regime OSS, è quello di riepilogare trimestralmente le operazioni effettuate nell’ambito del regime medesimo, presentando una dichiarazione IVA in via telematica nello Stato membro di identificazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in assenza di operazioni. Ciò significa che per i soggetti aderenti, domenica 31 ottobre scade il termine per presentare la dichiarazione relativa al terzo trimestre del 2021.

E’ importante rilevare come tale termine non rientri nella regola generale in base alla quale la scadenza di adempimenti in giorno festivo o prefestivo viene automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo, analogamente a quanto previsto nel previgente regime MOSS.

Il termine per la presentazione di tali dichiarazioni rimangono gli stessi anche qualora cadano nel fine settimana o in un giorno festivo.

La dichiarazione può essere compilata utilizzando l’apposito software presente nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione “Fatture e corrispettivi”.

La dichiarazione deve semplicemente riportare l’ammontare delle operazioni effettuate nel trimestre al netto dell’IVA, le aliquote applicate e l’ammontare dell’imposta spettante a ciascuno Stato membro.

Sono escluse dalla dichiarazione le operazioni che, nello Stato di destinazione, sono esenti dall’imposta.

Lo Stato membro di identificazione inoltrerà poi le dichiarazioni agli Stati di destinazione, e assegnerà a ogni dichiarazione un numero di riferimento unico, che il soggetto passivo dovrà richiamare quando effettuerà il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione.

 

Termine per il versamento

Il versamento deve avvenire entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione:

  • mediante richiesta di addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione, inviata tramite il portale OSS;
     
  • in mancanza di un conto in Italia, mediante bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata alle Entrate.

Non è possibile la compensazione con imposte a credito, così come non è possibile esercitare nella dichiarazione OSS la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi all’attività economica effettuati nello Stato di destinazione.

 

Le sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione e mancato versamento dell’IVA

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, l’Amministrazione finanziaria verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione e il relativo versamento entro il decimo giorno successivo alla scadenza e, qualora la dichiarazione risulti non trasmessa e/o l’imposta dovuta non versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

Se il soggetto passivo continua a non versare l’imposta, anche a seguito di solleciti da parte dello Stato destinatario, il versamento dell’imposta corrispondente andrà effettuato in detto Stato membro, mentre eventuali interessi e sanzioni saranno comunque calcolati e accertati dallo Stato destinatario per cui anche essi andranno versati in tale Stato membro.

 

Dichiarazione correttiva in caso di dati incompleti o errati

In caso di dichiarazione con dati incompleti o errati, il soggetto passivo può provvedere alla correzione entro tre anni, nell’ambito di una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, ossia senza modificare la dichiarazione relativa al trimestre di riferimento.

Ciò al fine di evitare che la correzione di un trimestre comportasse la necessità di ripresentare varie dichiarazioni ogni trimestre.

Concludiamo ricordando che, qualora il soggetto passivo intenda volontariamente documentare le operazioni effettuate nell’OSS mediante fattura elettronica, occorre riportare nel documento l’ammontare imponibile e il codice natura “N7”, indicando l’imposta estera nel campo della descrizione o nel campo “Altri dati gestionali”.

In considerazione della ratio di semplificazione del regime OSS, tali operazioni non devono confluire negli Intrastat.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 28 ottobre 2021

 

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