In materia di rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili si sono avute disposizioni più volte prorogate o riaperte nel tempo.
Soffermiamoci sul valore fiscalmente riconosciuto della parte edificabile.
Non rappresenta un elemento ostativo alla possibilità di procedere ad una successiva rideterminazione la circostanza che quest’ultima interesserà solo una parte del terreno oggetto della prima rivalutazione stessa.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della parte edificabile di un terreno già rivalutato, ai fini della plusvalenza da cessione, e della quota scomputabile dell’imposta sostitutiva versata, in caso di seconda rivalutazione parziale.
Rivalutazione di parte del terreno edificabile: il quesito
Nel caso in esame un soggetto istante fa presente di essere proprietario di un terreno edificabile che nel 2010, a seguito di perizia giurata, è stata oggetto di rivalutazione fiscale, ai sensi dell’articolo 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009.
L’area edificabile rivalutata, identificata al Catasto Terreni del Comune di appartenenza, aveva un’area di 11.468,00 mq e, secondo la perizia presentata dal contribuente istante, un valore venale al 1° gennaio 2010, di 1.200.000,00 euro.
Il contribuente istante evidenzia che in seguito a diversi provvedimenti comunali si è anche determinata, tra l’altro, la riduzione dell’area e cubatura edificabile del terreno di proprietà, provvedimento presi sulla base di una legge regionale.
Considerato che il contribuente intende cedere la sola parte attualmente edificabile del proprio terreno, chiede di sapere quale sia il valore fiscalmente riconosciuto attribuibile a tale specifica area, ai fini della determinazione della relativa plusvalenza a cessione.
Inoltre, ipotizzando una eventuale ulteriore rivalutazione della sola area edificabile in parola, ai sensi dell’articolo 1, commi 1122 e 1123 della legge n. 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021) il contribuente chiede se possa scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già versata ai fini della prima rideterminazione dell’intera area di proprietà.
La normativa di riferimento
Gli artt. 5 e 7, della legge n. 448 del 2001, hanno introdo