In altri termini, il momento rilevante ai fini dell’imponibilità deve essere considerato quello di conclusione del contratto di vendita, in occasione del quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2154 del 30/01/2020, ha chiarito il trattamento impositivo, in termini di plusvalenze, in caso di cessione di terreno edificabile.
Nel caso di specie, il contribuente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che, in parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'accertamento con il quale si recuperava a tassazione la plusvalenza relativa ad una cessione onerosa di terreno edificabile.
(Per un caso precedente, leggi anche: Donazione di terreno edificabile a parenti e rivendita: continua il lavoro della Cassazione di Antonino Russo).
Il caso: donazione e successiva cessione di terreno edificabile
In particolare, l'accertamento era stato emanato su