Nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria l’imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, ma il momento impositivo, tuttavia, richiede anche l’effetto traslativo del negozio, al quale si àncora la definitività della operazione.
In altri termini, il momento rilevante ai fini dell’imponibilità deve essere considerato quello di conclusione del contratto di vendita, in occasione del quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2154 del 30/01/2020, ha chiarito il trattamento impositivo, in termini di plusvalenze, in caso di cessione di terreno edificabile.
Nel caso di specie, il contribuente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che, in parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’accertamento con il quale si recuperava a tassazione la plusvalenza relativa ad una cessione onerosa di terreno edificabile.
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Il caso: donazione e successiva cessione di terreno edificabile
In particolare, l’accertamento era stato emanato sul presupposto che l’atto di donazione del terreno, con il quale era stato donato ai familiari il terreno in questione, avesse il solo scopo di evitare che fosse tassata l’effettiva vendita del terreno, formalmente effettuata a