Continua l’elaborazione giurisprudenziale intorno al caso di donazione di terreno edificabile ad un soggetto interposto (generalmente: un parente stretto), che, a sua volta, rivende il terreno e, così facendo, la plusvalenza in capo all’interposto (differenza tra prezzo di vendita e valore della donazione) risulta minima, se non nulla, mentre l’interponente sfugge ad ogni tassazione avendo effettuato la cessione a titolo gratuito.
Prima di accennare a due recenti arresti del giudice di legittimità è bene richiamare il quadro normativo di interesse che si incentra, in primis, nei contenuti di cui all’art. 68, comma 2, del T.U.I.R., ove è previsto che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, vale come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente; ne deriva che non sortisce plusvalenza - ma scatena l’“attenzione” del Fisco - il caso in cui il valore eguale o prossimo tra atto di donazione e successiva cessione