Una recente sentenza di Cassazione afferma che è detraibile l’IVA relativa su fabbricati catastalmente ad uso abitativo ma utilizzati per attività professionale o di impresa. Questa sentenza sconfessa l’intera prassi del Fisco italiano. Vediamo le prospettive per i contribuenti.
Fabbricato ad uso abitativo usato per attività professionale: IVA indetraibile o no?
La Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al diritto della detrazione IVA relativamente alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo.
La difesa erariale aveva impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata che aveva accolto l’appello proposto dallo Studio Associato di Notai, evidenziando, che l’IVA concernente l’autorimessa era detraibile in quanto il fabbricato era pertinenza dei locali dove veniva svolta l’attività professionale, sebbene accatastati quale abitazione e che la ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale era vincolata alla realizzazione dell’autorimessa e del piazzale, come comprovato dai contribuenti.
Per il patrocinio erariale, invece, l’IVA in questione era da ritenere indetraibile ai sensi dell’art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), del DPR 633/72 che fissa un principio di indetraibilità oggettiva dell’imposta relativa all’acquisto, locazione, manutenzione di fabbricati a destinazione abitativa e delle loro pertinenze.
Gli unici soggetti legittimati a portarsi in detrazione tali spese sarebbero solo le imprese che hanno come oggetto esclusivo e principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 23296 del 14/8/2025 ha ritenuto infondato