Se si affida ad un professionista per presentare la dichiarazione annuale dei redditi e versare le imposte deve sempre vigilare il lavoro svolto dall’intermediario.
Omessa presentazione dichiarazione da parte del professionista e sanzioni a carico del contribuente: la normativa
In tema di reati di evasione fiscale sia per le imposte dirette che Iva, l’art. 5 del D.Lgs n. 472/1997 prevede che nelle violazioni punite con sanzioni ammnistrative ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni; il successivo art. 6 stabilisce che il sostituto e il responsabile d’imposta, unitamente al contribuente, non sono punibili se dimostrano che il pagamento del tributo non è stato effettuato per denuncia all’autorità giudiziaria e addebitabile a terzi.
L’art. 5 del D. Lgs n. 74/2000 (recante norme in tema di omessa dichiarazione) al primo comma stabilisce che:
"è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evader le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, in quanto obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila".
Da ultimo il predetto comma 1 è stato così modificato dall’ art. 39, comma 1, lett. h), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla n.157/2019, n. 157,