Versamenti del 15 settembre 2021: come sanare l’omissione con sanzioni ridotte

La gestione dei versamenti delle Dichiarazioni dei Redditi 2021 (anno d’imposta 2020) è stata particolarmente complessa e si è chiusa soltanto mercoledì 15 settembre.
Vista la particolarità dell’anno 2021 proponiamo una piccola guida al ravvedimento dei versamenti scaduti ed in particolare su come poter sanare l’omissione o il ritardato versamento delle somme dovute, con sanzioni amministrative ridotte.

Versamenti delle imposte per soggetti ISA: il rinvio al 15 settembre

ravvedimento versamenti 2021 con sanzioni ridotteCon il Dpcm 28 giugno 2021 era stata disposta la proroga per la corresponsione:

  • del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi (Irpef e Ires);

  • del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dell’Irap – Imposta Regionale Attività Produttive, se ne ricorrono le condizioni;

  • del saldo Iva 2020;

a favore dei contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa – Indici Sintetici di Affidabilità, compresi i contribuenti forfetari e minimi.

 

Specificamente i versamenti potevano essere effettuati:

  • entro il 20 luglio 2021, senza alcuna maggiorazione;

  • dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Successivamente, con l’art. 9-ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, è stata prevista un’ulteriore proroga in base alla quale per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, si devono ritenere prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, tenendo in considerazione che:

  • non sussisteva la possibilità di applicare l’ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%;

  • per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, posto che l’approvazione del bilancio 2020 è stata stabilita entro 180 giorni dall’art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, la proroga in argomento risultava applicabile anche in caso di approvazione del bilancio nel mese di maggio e giugno 2021;

  • la proroga, oltre ai tributi accennati, riguardava anche i versamenti relativi alle addizionali Irpef, ai contributi previdenziali (Ivs e gestione separata Inps), alla cedolare secca, all’acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, all’ Ivie, all’Ivafe, all’ imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa e al diritto camerale per il 2021;

  • lo spostamento del termine riguardava anche i soggetti nei cui riguardi sussisteva una causa di esclusione dagli Isa, nonché quelli che partecipavano a società, associazioni e imprese “interessate” dagli Indici Sintetici di Affidabilità, ma non interessava i contribuente persone fisiche “private” per le quali il versamento doveva risultare effettuato nel rispetto delle ordinarie scadenze (entro il 30 giugno 2021, senza alcuna maggiorazione e dall’1 luglio al 30 luglio 2021, con la maggiorazione dello 0,40%).

 

Da quanto accennato, si deduce che la proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Indici Sintetici di Affidabilità;

  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;

 

con la conseguenza pratica che, ricorrendo tali condizioni, la stessa trovava applicazione anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

  • partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’art. 9-ter predetto;

  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

 

Sanzioni in presenza di omesso o ritardato versamento delle imposte

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze:

  • i versamenti in acconto;

  • i versamenti periodici;

  • il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati;

è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile, tenendo presente che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore:

  • a 90 giorni, la sanzione amministrativa si riduce alla metà [dal 30% al 15%];

  • a 15 giorni, la sanzione amministrativa viene ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo [0,1% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno].

 

Versamento imposte: quando sono applicabili sanzioni ridotte

 

In concreto, la sanzione amministrativa per l’omesso o tardivo versamento di tributi si rende dovuta nelle seguenti misure:

Versamento imposte

Entità sanzione dovuta

entro il 14° giorno dalla scadenza

1% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo

dal 15° giorno successivo alla scadenza

15% dell’importo non versato

dal 90° giorno successivo alla scadenza

30% dell’importo non versato

N.B.: la riduzione delle sanzioni amministrative per ritardi di lieve entità (cioè inferiori a 15 giorni) compete indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento e, di conseguenza, anche se la violazione non viene regolarizzata.

 

Da quanto puntualizzato, si deduce che se il versamento delle somme dovute viene effettuato:

  • entro il 14esimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del 15%, ulteriormente ridotta a un’entità pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo e, quindi, in relazione alle imposte in argomento, per i versamenti effettuati entro il 29 settembre 2021, essendo la sanzione del 15% ridotta in misura pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, significa che per ogni giorno si rende dovuta una sanzione amministrativa dell’1%, che, per la riduzione da ravvedimento operoso pari a 1/10, che diventa di entità pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo;

  • dal 15esimo giorno dalla scadenza, ma entro il 30esimo, si rende dovuta la sanzione amministrativa del 15%, ridotta a 1/10. Ne deriva, conseguentemente, che per le somme dovute scadute il 15 settembre 2021, impiegando il ravvedimento operoso, per le corresponsioni poste in essere dal 30 settembre 2021 al 15 ottobre 2021, la sanzione risulta di entità uguale all’1,50% (cioè pari a 1/10 del 15%);

  • dal 31esimo giorno dalla scadenza, ma entro il 90esimo, si rende applicabile la sanzione amministrativa del 15%, ridotta ad 1/9. Pertanto, impiegando l’istituto del ravvedimento operoso, per i versamenti che risultano eseguiti dal 16 ottobre 2021 al 14 dicembre 2021, la sanzione amministrativa sarà in misura dell’1,67% (cioè pari a 1/9 del 15%);

 

tenendo in considerazione che, come puntualizzato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 9 giugno 2015, n. 23/E, le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione – quali, a titolo meramente indicativo, il carente o l’omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi – non sono commesse mediante la dichiarazione in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia.

 

Calcolo delle sanzioni ridotte: decorrenza e modalità di versamento

Di conseguenza, per tali violazioni, il dies a quo per il conto dei giorni per il ravvedimento decorre da tale momento e, quindi, dalla scadenza del termine di versamento e non da quello previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il termine iniziale decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento. Se tale data cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è differito al 1° giorno non festivo.

Se il termine finale (30° giorno, 90° giorno, ecc.) cade di sabato o in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo.

Il versamento va effettuato con il modello F24, utilizzando anche eventuali crediti disponibili.

Gli importi vanno sempre arrotondati al centesimo di euro.

 

 

Scopri anche la guida alle rateazioni di versamento per il modello Reddito 2021.

 

a cura di Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno

Martedì 21 Settembre 2021