Sulle rate che scadono dopo il 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% a partire dal 16 settembre; quelli eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga disposta dall’articolo 9-ter del Dl “Sostegni-bis”, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
Sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con l’importante risoluzione n.53 del 5 agosto 2021.
L’Agenzia delle entrate fa presente che sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. "Decreto Sostegni bis"), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
Cosa dispone il decreto Sostegni-bis per la scadenza del 15 settembre 2021
L’Agenzia delle entrate chiarisce che il citato articolo 9-ter, ha disposto al comma 1, che
"Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione".
Il successivo comma 2 ha, inoltre, previsto che
"Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo".
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Gli ISA 2021: cenni
Va ricordato che, con l’istituzione degli Indici Sintetici di Affidabilità – ISA - l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.
L’istituzione degli indici per gli esercenti di attiv