In vista della scadenza del 15 settembre in cui va alla cassa il modello Redditi 2021 proponiamo un ripasso della genesi normativa della proroga, delle particolari condizioni di rateazione del 2021 (non è prevista la possibilità di posticipare a 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%); inoltre proponiamo un breve ripasso della normativa ISA per l’anno pandemico 2021
Sulle rate che scadono dopo il 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% a partire dal 16 settembre; quelli eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga disposta dall’articolo 9-ter del Dl “Sostegni-bis”, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
Sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con l’importante risoluzione n.53 del 5 agosto 2021.
L’Agenzia delle entrate fa presente che sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
Cosa dispone il decreto Sostegni-bis per la scadenza del 15 settembre 2021
L’Agenzia delle entrate chiarisce che il citato articolo 9-ter, ha disposto al comma 1, che
“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione“.
Il successivo comma 2 ha, inoltre, previsto che
“Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo“.
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Gli ISA 2021: cenni
Va ricordato che, con l’istituzione degli Indici Sintetici di Affidabilità – ISA – l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili.
L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o profess