Esonero contributivo 2021: domande da inviare all'INPS entro il 30 settembre

Passata la scadenza dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi, è ora di tornare ad affrontare le agevolazioni per emergenza Covid in scadenza a breve.
La più interessante è l’esonero contributivo per il 2021 per i soggetti che hanno subìto un calo di fatturato nel 2020. La domanda per gli iscritti INPS va presentata entro il 30 settembre, mentre per gli iscritti alle Casse Previdenziali private entro il 31 ottobre.

Esonero contributivo 2021: genesi normativa

domanda di esonero contributivo inps 2021L’esonero contributivo 2021 ha avuto una gestazione complessa che qui riassumiamo.

L’Istituto di Previdenza Sociale, con il messaggio n.2761 del 29 luglio 2021, ha disposto la proroga fino alla data del 30 settembre 2021 per l’invio delle domande relative all’esonero parziale del pagamento dei contributi previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS oltre che professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (nel caso delle Casse Professionali la scadenza della domanda è fissata al 31 ottobre 2021).

Inoltre, con la circolare INPS 6 agosto 2021 n. 124, l’Istituto ha fornito per ogni categoria di lavoratori interessati, i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Infine, l’INPS con messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021, ha comunicato che le domande per l’esonero possono essere presentate a decorrere dalla data del 25 agosto 2021 e fino alla data del 30 settembre 2021.

Nota: l’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (Legge di Bilancio 2021) , al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce, ha introdotto il beneficio di cui all’oggetto rientrante nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

La misura ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Commissione con decisione C (2021) 5350 del 14 luglio 2021 (SA.63719) e con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame (in prima istanza il Decreto del 17 maggio 2021 aveva fissato la scadenza per le domande di esonero da presentare all’INPS alla scadenza del 31 luglio 2021 mentre per le domande alle Casse dei Professionisti la scadenza stabilita è quella del 31 ottobre 2021 ( ora con il messaggio INPS 2761 la scadenza delle domande da presentare all’Inps è stata prorogata al 30 settembre 2021).

 

Beneficiari dell’esonero contributivo

L’esonero si applica ai lavoratori iscritti alle seguenti gestioni previdenziali alla data del 01 gennaio 2021:
 

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
     
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
     
  • alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996;

    Nota
    Per esempio ex D.M. 509-1994: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, Cassa di previdenza tra dottori commercialisti, Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri, Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti, Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura – agrotecnici (ENPAIA), Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime…
    Ex Decreto legislativo n. 103/1996  ad esempio: EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale); Enpab; ENPAPI; EPPI e ENPAP.
     
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
     
  • alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.

 

Soggetti esclusi dall’esonero contributivo

Sono esclusi dall’esonero quei soggetti che sono:

  • titolari di un contratto di lavoro subordinato (fatto salvo il contratto di lavoro “intermittente” senza “obbligo di disponibilità”);
  • titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità/altro emolumento avente le medesime finalità;
    Nota: fatta salva la categoria dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 che già si trovano collocati in pensione e che sono stati assunti per far fronte all’emergenza COVID-19.
  • per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021 (sono pertanto esclusi i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso).

 

Requisiti di accesso all’esonero contributivo 2021

I soggetti richiedenti l’esonero devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

 

  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno);

Nota: se il soggetto beneficiario dell’esonero svolge l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda.

Per i professionisti e gli operatori di cui alla legge n. 3/2018 – in quiescenza – il beneficio è previsto nel caso di incarico conferito nel corso del 2020 e il cui reddito è prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi ( sono esclusi i soggetti il cui contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto direttamente dal committente).

 

  • avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro.

Nota: per gli artigiani e commercianti e i soggetti iscritti alla Gestione separata il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche mentre per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

Per i professionisti iscritti ad una cassa professionale/interprofessionale il reddito da considerare per la soglia di euro 50.000 è determinato “per cassa” e coincide con quanto indicato nel quadro RE (quadro RH, per i professionisti associati).

 

  • risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 ( che sarà verificato d’ufficio a far data dal 1° novembre 2021, con riferimento ai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021).

Nota: come indicato nella circolare INPS n. 124-2021 per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, occorre verificare i requisiti in capo al titolare della posizione aziendale.

Per i soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS non si applica il requisito dell’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.

 

Esonero contributivo: limite massimo

L’esonero opera con il limite massimo individuale in euro 3.000 su base annua applicato su base mensile per ogni lavoratore autonomo o professionista ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (in caso di superamento dei Fondi messi a disposizione pari a l’Inps e le Casse professionali provvederanno a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che dovranno provvedere ad integrare il versamento non effettuato).

Nota: l’esonero contributo, secondo quanto chiarito dall’INPS, rileva sulla posizione pensionistica del contribuente e comporta pertanto l’accredito figurativo sulla posizione previdenziale anche se subordinata all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione non oggetto di esonero (anche le Casse dei professionisti potranno prevedere una normativa analoga a quella dell’Inps).

In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate.

 

I contributi oggetto di esonero

Sono oggetto di esonero i contributi (Inps o alle Casse professionali) dovuti per l’anno di competenza 2021 da versare entro la data del 31/12/2021 ovvero:

  • Artigiani e commercianti IVS: l’esonero si applica al netto di riduzioni di aliquota/agevolazioni spettanti per legge (es: contribuenti forfettari che hanno richiesto l’abbattimento del 35%, ecc.) e trova applicazione per i soli contributi “fissi” (le 3 rate in scadenza nel 2021) dovuti alla gestione artigiani/commercianti;
     
  • Imprese familiari e coadiutori: in relazione a ciascun collaboratore familiare/coadiutore/socio accomandante, l’agevolazione spetta al titolare della posizione contributiva per la somma dell’importo dato dalla quota esonerabile al netto del massimale di euro 3.000 (da parametrare ai mesi di attività del singolo lavoratore nel 2021);
     
  • Affittacamere e produttori di assicurazione di 3° e 4° grad: l’esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti a titolo di acconto 2021;
     
  • Iscritti gestione separata Legge n. 335-1995: l’esonero riguarda i soli versamenti in acconto per l’anno 2021
     
  • Professionisti con Cassa: l’esonero non si estende al contributo “integrativo”.

Nota: pertanto i contributi che formano oggetto dell’esonero sono esclusivamente quelli di competenza dell’anno 2021 che abbiano una scadenza entro il 31 dicembre 2021, da calcolarsi al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero (si ribadisce che sono esclusi i contributi richiesti nel periodo 2021 ma di competenza di annualità pregresse).

Si rammenta che eventuali contributi versati in esubero rispetto alla quota esonerata potranno essere richiesti – in compensazione o a rimborso – con domanda da presentare entro il 31/12/2021.

La riduzione dell’esonero avverrà in modo proporzionale in base al rapporto trai i fondi disponibili e le domande pervenute e ai sarà comunicato l’eventuale importo residuo da versare.

  • Contributi Inail: sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

 

Presentazione delle domande di esonero contributivo

Per poter usufruire dell’esonero occorre presentare apposita istanza nei seguenti termini:

  • entro il 30/09/2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici, gli infermieri e altri operatori sanitari);
  • entro il 31/10/2021 per i professionisti iscritti alle Casse professionali/interprofessionali.

Nota: la domanda deve essere presentata ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

 

La domanda da presentare entro il 30 settembre 2021 (per le Casse Professionali si demanda ad apposite istruzioni operative da verificare sui siti web), a pena di decadenza, consiste in una dichiarazione resa dal contribuente interessato, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento ai seguenti requisiti:

  • di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
     
  • di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità;
     
  • di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
     
  • di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50.000 euro;
     
  • di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019; nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell’esonero in più studi professionali o in più società, sarà dichiarato il codice fiscale dello studio o della società nei quali esercitata in modo prevalente l’attività e per i quali dovrà essere verificato il requisito;
     
  • se liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dell’AGO non obbligati al contributo minimale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233 de 1990, di aver conseguito il reddito per gli anni di imposta 2019 e 2020, indicandone l’importo e di dover versare contribuzione per l’anno di imposta 2021, indicandone la quantificazione; non possono essere oggetto di esonero eventuali maggiori importi dovuti e non dichiarati all’interno del quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche;
     
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
     
  • di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”.

 

Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:

  • gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
     
  • lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
     
  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.

Nota: le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono le seguenti: PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

I beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all’esonero in oggetto.

Ricordiamo che la procedura è aperta da inizio settembre

 

Misure incompatibili con l’esonero contributivo

Come indicato nella circolare INPS n. 124-2021 sono ritenuti incompatibili con tale misura:

  • gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà;
  • l’indennizzo per cessazione di attività commerciale;
  • gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
  • le rendite facoltative, nonché l’ APE sociale.

 

Le sanzioni per indebita fruizione

L’eventuale fruizione dell’esonero, senza averne il diritto, espone il contribuente al pagamento non solo dei contributi dovuti, ma anche delle sanzioni civili, a partire dalla scadenza originaria.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 16 Settembre 2021