La rettifica delle rimanenze iniziali di un anno obbliga il fisco ad accertare anche il periodo di imposta precedente?

di Isabella Buscema

Pubblicato il 14 luglio 2021

In caso di rettifica delle rimanenze finali, l'Ufficio deve rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo ossia l'Amministrazione finanziaria che rettifica le rimanenze iniziali dell'esercizio è tenuta a modificare anche quelle finali del periodo precedente?
Occorre applicare l'art. 110 comma 8 del TUIR anche in senso inverso, non solo per le annualità successive?
Il principio di continuità dei valori di bilancio, impone che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito di esercizio?
A tale quesiti il giudice di legittimità con un recente intervento ha fornito una precisa risposta.

Rettifica delle rimanenze iniziali: principio

rettifica rimanenze inizialiL’art. 110 T.u.i.r. sancisce il principio della continuità dei valori di bilancio, ponendo l’obbligo a carico dell’ufficio accertatore di tenere conto del maggior valore attribuito alle rimanenze anche negli esercizi successivi.

Orbene, se è vero che, in caso di rettifica del valore delle rimanenze finali di un esercizio, l’Ufficio deve provvedere automaticamente a rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, senza che, a questo fine, si renda necessaria una qualunque attivazione da parte del contribuente e a prescindere da una specifica attività di accertamento avente ad oggetto tale periodo d’imposta, tuttavia, non è vero il contrario; in altri termini, accertate dall’ufficio le rimanenze iniziali, non per questo – stante il principio di autonomia dei periodi di imposta, sancito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7 – devono essere considerate dello stesso valore anche le giacenze dell’esercizio precedente.

In caso di definizione del valore delle rimanenze iniziali di un periodo di imposta, l’Agenzia delle entrate mantiene, comunque, il diritto/potere di rettificare il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente.

Non sussiste la violazione del principio di continuità dei valori di bilancio.

Lo ha sancito la Cassazione che, con l'ordinanza n. 17312 del 17 giugno 2021, ha accolto il ricorso dell'ufficio.

 

Il caso di studio

Il giudice del gravame ha annullato l'avviso di accertamento relativo al 2009 con cui erano state rettificate le rimanenze iniziali, in quanto non si era proceduto alla rettifica relativa agli anni 2008 e 2010 (Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17312).

In particolare, la C.T. Reg. ha argomentato nel modo che segue.

Secondo il principio della continuità dei valori di bilancio, le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le rimanenze iniziali dell'esercizio successivo; ai sensi dell’ l'art. 92, comma 7, del T.u.i.r., le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo; ai sensi dell’art. 110, comma 8, del medesimo testo unico, la rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi.

In caso di contestuale controllo di più periodi di imposta, se l'ufficio rettifi