Non solo il rinvio dei pagamenti delle imposte nella legge di conversione del DL Sostegni bis

Nel corso dell’iter di conversione del DL 73/2021 (noto come decreto Sostegni bis) sono stati introdotti alcuni nuovi crediti d’imposta.

Segnaliamo alcuni dei crediti di imposta introdotti nella conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni-bis (Vedi da questo link il testo coordinato Legge 106 del 23/7/2021 e le altre principali novità introdotte.

 

Novità dalla legge di conversione del Sostegni Bis: credito d’imposta per formazione professionale

conversione sostegni bis credito impostaNell’articolo 48 ter si prevede l’introduzione di un credito d’imposta per attività di formazione professionale.

Potenziali destinatari sono le imprese (indipendentemente da forma giuridica, dimensione aziendale e settore economico in cui operano) che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta 2021, (o per quelli a cavallo d’anno, successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

Il  credito  d’imposta  è  pari  al  25%  delle  spese sostenute,  fino  all’importo  massimo  di 30.000 euro, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione, che potrà consistere in corsi  di  specializzazione  e  di  perfezionamento  di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi,  svolti in Italia o all’estero, negli  ambiti  legati  allo  sviluppo  di  nuove  tecnologie  e  all’approfondimento  delle  conoscenze  delle  tecnologie  previste  dal  Piano  nazionale  “Industria  4.0”  (quali  big  data  e  analisi  dei  dati,  cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di  visualizzazione  e  realtà  aumentata,  robotica  avanzata  e  collaborativa,  interfaccia  uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (senza applicazione dei limiti alle compensazioni).

Si attende un apposito decreto per le disposizioni attuative dell’agevolazione.

 

Credito d’imposta per acquisizione di competenze manageriali

Nell’articolo 60-bis si istituisce un altro credito di imposta, finalizzato all’acquisizione di competenze manageriali.

Potenziali destinatari sono tutte le imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma  di  borse  di  studio,  iniziative  formative  finalizzate  allo  sviluppo  e  all’acquisizione  di  competenze  manageriali,  promosse  da  università  pubbliche  e  private,  da  istituti  di  formazione  avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Anche in questo caso si attendono le disposizioni attuative.

 

Novità per il mercato della pubblicità: il credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione

conversione sostegni bis credito impostaInfine, il comma 67-bis introduce il credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, al fine di assicurare la ripresa  del  mercato  della pubblicità effettuata  sulle  aree  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  o  comunque  da  tali  luoghi  percepibile.

Viene riconosciuto per l’anno 2021 un credito d’imposta ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio.

Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai suddetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 26 luglio 2021