Il quadro LM dei contribuenti forfetari e dei contribuenti minimi

Anche quest’anno i contribuenti forfetari sono tenuti a compilare il quadro LM del Modello Redditi.
In questo articolo segnaliamo gli aspetti da attenzionare alla luce delle novità del 2020, ad esempio il contributo a fondo perduto.

Contribuenti forfetari: la compilazione del quadro LM

quadro lm contribuenti forfetariCome noto, i contribuenti che applicano il regime di vantaggio o quello forfetario devono compilare nel modello Redditi PF il quadro LM.

I primi due riquadri del modello servono a quantificare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo realizzato nell’anno ma mentre i contribuenti in regime dei minimi determinano il reddito in modo analitico, i contribuenti forfetari applicano al reddito un coefficiente specifico di redditività in base all’attività esercitata.

Per i contribuenti forfetari, prima di giungere alla determinazione del reddito, occorre verificare una serie di requisiti:

  • il non superamento della soglia limite di 65.000 euro di ricavi;
     
  • aver sostenuto una spesa per lavoro dipendente inferiore a 20.000 euro;
     
  • insussistenza delle cause ostative, modificate tra l’atro dalla L. 160/2019;
     
  • per i primi 5 anni di attività il coefficiente per determinare l’imposta sostitutiva è 5% (15% in caso contrario).

 

Il trattamento dei contributi a Fondo Perduto

I contributi a fondo perduto, così come gli alti importi erogati nell’anno a seguito dell’emergenza epidemiologica, devono essere riportati ai righi LM2, colonne 1 e 2 (forfetari) o LM33, colonne 1 e 2 (minimi).

Si ricorda che tali importi non devono confluire tra i componenti positivi rilevanti in quanto non devono essere tassati.

Oltre al quadro LM, inoltre, deve essere compilato anche il prospetto “Aiuti di Stato” all’interno del quadro RS.

Per i contribuenti forfetari inoltre, occorre porre particolare attenzione ai compensi percepiti a titolo di diritto d’autore i quali, senza l’attività di lavoro autonomo svolta, non sarebbero stati percepiti.

Aspetto questo chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/2019.

I compensi vanno riportati nella colonna 4 di un rigo da LM22 a LM27 e devono essere considerati nel reddito imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva.

Prima però occorre applicare a questi compensi un abbattimento forfetario del 25% (40% se soggetto con età inferiore ai 35 anni), ai sensi dell’articolo 54, comma 8 del TUIR.

 

I compensi per diritti d’autore

Infine, l’ultima cosa da segnalare sui compensi percepiti a titolo di diritti d’autore è che essendo percepiti in regime forfetario non dovrebbero essere soggetti ad alcuna ritenuta.

Tale aspetto è stato chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 517/2019 la quale ha ricordato l’esonero previsto dall’art. 1 comma 67 della L. 190/2014.

 

I contributi previdenziali versati

Nelle sezioni I e II dei righi LM7 o LM35 occorre poi indicare i contributi previdenziali versati nel 2020, illustrando il versamento complessivo e l’importo deducibile sulla base del reddito lordo.

Nel caso in cui risultasse un’eccedenza di contributi, questa deve essere esposta nel rigo LM49 in quanto è possibile portarla in deduzione dal reddito complessivo IRPEF (rigo RP21) con la condizione che il soggetto sia titolare di altri redditi oltre a quelli derivanti dall’attività di impresa o lavoro autonomo.

L’interrogazione parlamentare n. 5-04241/2020 ha precisato che i contributi versati volontariamente per il riscatto degli anni di laura non sono deducibili in quanto la legge considera solo quelli che devono essere versati obbligatoriamente.

Restano esclusi dal calcolo delle deduzioni anche i premi INAIL versati, in quanto l’interpello Agenzia delle Entrate n. 913-780/2019 ha chiarito che devono trattarsi di contributi previdenziali.

Altro elemento in comune tra i due regimi è la deduzione delle perdite pregresse, che deve essere riportata ai righi LM9 e LM37.

Tuttavia, solo le imprese minori in regime transitorio possono riportare il 60% delle perdite, nel regime forfetario.

Diversamente, le perdite realizzate nei primi 3 anni di attività che non derivano dalle attività svolte in regime forfetario o dei minimi, possono essere portate in diminuzione del reddito nell’ordinario limite dell’80%.

 

Le perdite pregresse

La sezione IV del quadro LM, di esclusivo utilizzo dei contribuenti in regime di vantaggio, serve per indicare la perdita 2020, le perdite residue pregresse relative ai cinque anni precedenti e le perdite riportabili senza limite realizzate nei primi tre anni di attività.

Infine, la terza sezione del quadro espone l’imposta sostitutiva a credito o a debito al netto di eventuali crediti d’imposta, eccedenze d’imposta ed acconti versati.

Nel rigo LM41 e nel rigo RS40 occorre indicare le ritenute a titolo d’acconto erroneamente operate che possono essere portate in riduzione dell’imposta sostitutiva lorda.

È necessario tuttavia che le ritenute vengano correttamente certificate dal sostituto d’imposta e che non sia stata presentata un’istanza di rimborso.

 

Sullo stesso argomento, l’anno scorso abbiamo pubblicato:

Professionista forfettario con reddito di ultima istanza: come deve compilare il quadro RS 401 degli aiuti di Stato? – Risposta al volo

Modello Redditi 2020: guida al quadro LM per i contribuenti minimi

 

A cura di Alberto De Stefani

Venerdì 4 giugno 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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