Il regime dei minimi: approfondimento della normativa generale
I soggetti che si sono avvalsi nel 2019 del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011", c.d. regime dei minimi, devono provvedere alla compilazione della "sezione I del quadro LM”.
Nota
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo per i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa” e l'ammontare delle “spese inerenti l'attività” sostenute nel periodo d'imposta sempre in applicazione del “principio di cassa”.
Come precisato dalla C.M. n. 12-2016 il “regime dei minimi” non è più accessibile a far data dal 01/01/2016 in quanto l'unico regime naturale agevolato è rappresentato dal regime “forfettario” di cui alla Legge n. 190-2014 ma occorre precisare che il regime dei minimi rimane in vigore fino a scadenza “naturale” ovvero fino al compimento del 35º anno di età per i soggetti che già lo applicavano nel 2014 ovvero che, in presenza dei requisiti previsti, hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando tale regime contabile.
Nota
Nel regime fiscale dei “contribuenti minimi” è importante precisare che gli acquisti di “beni strumentali/canoni leasing” sono deducibili integralmente fatto salvo il caso del bene strumentale ad uso promiscuo che è deducibile al 50 % (ad esempio le autovetture).
Le spese per acquisto e gestione di beni ad “uso promiscuo” sono deducibili al 50% (ad esempio si considerano ad uso promiscuo le spese telefoniche sia fisse che mobili).
Le spese per omaggi, vitto e alloggio sono deducibili al 100% se inerenti l’attività esercitata; anche i “contribuenti minimi” possono beneficiare della maggiorazione del super ammortamento (beni strumentali e leasing).
Anche le “plusvalenze” e le eventuali “minusvalenze” dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’