Anche per il 2020 proponiamo una guida pratica alla compilazione del Quadro LM dedicato ai contribuenti forfettari. La guida analizza il quadro LM del modello Redditi 2020 rigo per rigo.
Il regime dei minimi: approfondimento della normativa generale
I soggetti che si sono avvalsi nel 2019 del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011“, c.d. regime dei minimi, devono provvedere alla compilazione della “sezione I del quadro LM”.
Nota
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo per i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa” e l’ammontare delle “spese inerenti l’attività” sostenute nel periodo d’imposta sempre in applicazione del “principio di cassa”.
Come precisato dalla C.M. n. 12-2016 il “regime dei minimi” non è più accessibile a far data dal 01/01/2016 in quanto l’unico regime naturale agevolato è rappresentato dal regime “forfettario” di cui alla Legge n. 190-2014 ma occorre precisare che il regime dei minimi rimane in vigore fino a scadenza “naturale” ovvero fino al compimento del 35º anno di età per i soggetti che già lo applicavano nel 2014 ovvero che, in presenza dei requisiti previsti, hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando tale regime contabile.
Nota
Nel regime fiscale dei “contribuenti minimi” è importante precisare che gli acquisti di “beni strumentali/canoni leasing” sono deducibili integralmente fatto salvo il caso del bene strumentale ad uso promiscuo che è deducibile al 50 % (ad esempio le autovetture).
Le spese per acquisto e gestione di beni ad “uso promiscuo” sono deducibili al 50% (ad esempio si considerano ad uso promiscuo le spese telefoniche sia fisse che mobili).
Le spese per omaggi, vitto e alloggio sono deducibili al 100% se inerenti l’attività esercitata; anche i “contribuenti minimi” possono beneficiare della maggiorazione del super ammortamento (beni strumentali e leasing).
Anche le “plusvalenze” e le eventuali “minusvalenze” dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione rientrano nel conteggio ai fini della determinazione del reddito.