Dal 20 marzo cambiano le regole di gestione della fatturazione elettronica verso i contribuenti forfettari, minimi ed enti non commerciali. Bisognerà prestare attenzione alla ricezione delle fatture!
Dal prossimo 20 marzo, grazie al provvedimento dell’8 marzo 2024 firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, sono introdotte novità per la fatturazione verso i forfettari e gli enti non commerciali.
Nel contributo pubblicato ieri abbiamo dato notizia della novità apportata dal provvedimento n. 105669 dell’8 marzo, relativamente all’accesso alla consultazione e alla acquisizione delle proprie fatture all’interno dell’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate. Il provvedimento in commento non affronta però solo tale fattispecie.
La fatturazione elettronica verso i forfettari
In secondo luogo, vengono previste novità per la fatturazione verso i soggetti forfettari, nonché verso i soggetti in regime di vantaggio. Come noto, la fattura (elettronica) emessa nei confronti di tali soggetti può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale “0000000”.
Ciò implica che il SdI recapiti la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, e che il cedente/prestatore sia tenuto a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento in commento elimina tale prassi. Pertanto, anche tali soggetti devono dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.
Resta fermo il fatto che, qualora non comunichino nulla, l’emittente potrà comunque utilizzare il codice convenzionale “0000000” e il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario.
Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, come noto, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione della stessa.
L’aspetto della ricezione delle fatture passive non è da snobbare.
Attenzione a non perdere le fatture passive
Se è vero che i forfettari non possono dedurre alcun costo analitico, handicap surrogato dalla forfettizzazione delle spese, questo non è certo un motivo per non curarsi delle fatture ricevute, che potrebbero essere utili (al contribuente) in altre circostanze.
Non occorre dimenticare infatti che il regime forfettario ha valenza solo per la determinazione del reddito, sicché il contribuente forfettario, come qualsiasi altro soggetto IVA, può essere oggetto di richiesta – da qualsivoglia ragione motivata, non solo fiscale ma anche extratributaria – delle fatture passive pervenute nell’esercizio della sua attività.
Cosa cambia per i vecchi minimi?
Nessun dubbio, invece, per i contribuenti in regime di vantaggio, che determinano il reddito sulla base della differenza tra ricavi/compensi e costi.
La fatturazione elettronica agli enti non commerciali
Viene infatti previsto che anche gli enti non commerciali (ovvero “soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA”) potranno fruire del servizio – previsto per i titolari di partita Iva – di registrazione dell’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario” nelle fatture.
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Danilo Sciuto
Venerdì 15 Marzo 2024