Il testo dettaglia le norme sulla rettifica IVA per chi entra o esce dal regime forfettario, evidenziando obblighi per chi supera i limiti di ricavo. Da gennaio 2024, i nuovi aderenti al regime forfettario devono rettificare l’IVA a sfavore su beni/servizi non utilizzati, mentre gli uscenti dal 2023 possono rettificare a favore. A tal fine particolare attenzione va rivolta all’eventuale superamento del limite di 100.000€ di ricavi nel 2023, con transizione al regime ordinario IVA.
Si sottolinea, infine, l’importanza della documentazione e del calcolo accurato della rettifica, includendo esempi pratici per chiarire il processo.
Anche se il regime forfettario non applica l’Iva la compilazione del Mod. IVA 2024 può riguardare i contribuenti che:
- entrano nel regime forfetario dall’1.1.2024 in quanto sono tenuti alla rettifica IVA a sfavore;
- sono fuoriusciti dal regime forfettario dal 1.1.2023 in quanto sono tenuti alla rettifica IVA a favore;
- hanno superato i 100.000 € di ricavi nel corso del 2023 in quanto transitano al regime IVA nel corso del 2023 a partire dall’operazione di superamento.
Rettifica IVA per chi accedere al regime forfettario dall’1 gennaio 2024
I soggetti che, a partire dal 2024, accedono al regime forfetario e in precedenza erano in regime IVA ordinario, sono tenuti effettuare la rettifica della detrazione IVA, ex art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972.
Le rettifiche devono essere effettuate in unica soluzione e riguardano tutti i beni e servizi esistenti nell’impresa, non ancora utilizzati alla data di ingresso nel regime.
Pertanto, è opportuno valutare con attenzione la convenienza del passaggio dal regime ordinario a quello forfetario; infatti, se si sono effettuati acquisti di beni strumentali o immobili per i quali si è fruito della detrazione IVA e si è ancora nel periodo di monitoraggio, si corre il rischio di avere un onere rilevante in termini di IVA dovuta a seguito della rettifica.
La rettifica della detrazione dell’IVA va eseguita nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l’ingresso nel regime, ossia in quella relativa all’anno precedente al passaggio nel regime in commento.
Nel Mod. IVA 2024 relativo al 2023 a rigo:
- VA14 va indicato che si tratta dell’ultima dichiarazione prima dell’accesso al regime;
- VF70 va indicato l’importo della rettifica con segno negativo, in quanto a sfavore del contribuente.
L’IVA dovuta a seguito della rettifica confluisce dunque all’interno della dichiarazione IVA e concorre alla determinazione dell’importo a debito/credito risultante dalla dichiarazione annuale.
L’obbligo
Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica va eseguita soltanto se non sono trascorsi i quattro anni successivi a quello dalla loro entrata in funzione oppure 10 dalla data di acquisto in caso di immobili.
La rettifica dell’IVA deve essere eseguita anche con riferimento ai beni strumentali di importo non superiore ad € 516,46 e ai beni con coefficiente di ammortamento ai fini reddituali superiore al 25%:
“non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei contribuenti minimi, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento”.
Tale ultima indicazione delimita di fatto la portata della precisazione dell’Agenzia delle Entrate, escludendo dalla rettifica i predetti beni già ammortizzati o entrati in funzione prima dell’ingresso nel regime.
Pertanto, ipotizzando l’ingresso nel regime forfetario dal 2024:
- per i beni di importo non superiore ad € 516,46 acquistati nel periodo 2020 – 2023 e già ammortizzati, la rettifica non va eseguita;
- soltanto nell’ipotesi, invero marginale, in cui i beni non siano entrati in funzione alla data del 31 dicembre 2023 sarà necessario effettuare la rettifica.
L’obbligo di rettifica della detrazione, trova fondamento, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, nel mutato regime di detrazione dell’IVA a credito che si verifica nel passaggio dal regime