Nonostante il contribuente forfettario sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA, ci sono alcuni casi in cui è obbligato. Vediamo quali…
Il 1° di febbraio è iniziato ufficialmente il periodo delle dichiarazioni IVA, che si concluderà il 30 aprile (con l’extra time del 29 luglio per i ritardatari che se ne vorranno avvalere).
Quest’anno, la platea dei soggetti obbligati si arricchisce di ulteriori contribuenti, ossia dei contribuenti forfettari che hanno superato il limite di ricavi o compensi percepiti, fissato in euro 100.000.
Ma andiamo con ordine.
Regime forfettario e dichiarazione IVA per uscita dal regime in corso d’anno
La legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’uscita dal regime già dall’anno stesso se è superata la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti. In questa ultima ipotesi, è dovuta anche l’Iva applicabile a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.
Essa si applica sull’operazione il cui incasso ha determinato il superamento della soglia, ma anche su quelle effettuate prima (non ancora fatturate) e su quelle effettuate (e fatturate) dopo.
Per quanto riguarda l’Iva, in relazione al periodo d’imposta in corso al momento del superamento, il contribuente è tenuto a istituire i registri e a presentare la dichiarazione Iva annuale.
Cosa indicare in dichiarazione?
Nel modello di dichiarazione non vanno, però, indicate tutte le operazioni, ma solo quelle oggetto di fatturazione con IVA; restano, infatti escluse, in quanto soggette alla disciplina del regime forfettario, le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei 100mila euro, indipendentemente dal momento di incasso del corrispettivo.
Nel quadro VF potrà essere indicato l’eventuale ammontare dell’IVA oggetto di rettifica che la fuoriuscita in corso d’anno potrebbe aver causato.
Questo è il nuovo caso di forfettario che deve presentare la dichiarazione Iva.
La dichiarazione per i neo forfettari
Ricordiamo però che c’è un’altra fattispecie, ossia quella dei neo forfettari (ordinari fino al 2023) i quali dovranno presentarla avendo tra l’altro cura di barrare la casella 1 del rigo VA14 per segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva prima dell’applicazione del regime. L’eventuale omissione non ha comunque alcuna conseguenza sostanziale.
In conclusione, mentre l’ex forfettario per sforamento (dei 100.000) dovrà presentare la dichiarazione Iva per l’anno in cui è stato forfettario (anche se solo per le operazioni fatturate con iva, come detto prima), l’altra fattispecie riguarderà il contribuente che dovrà presentarla in quanto è stato ordinario nel 2023.
Ovviamente, nessuna dichiarazione Iva dovrà presentare il contribuente (ex forfettario) che nel 2024 ha deciso autonomamente di fuoriuscire dal regime, esercitando l’opzione (per fatti concludenti) per quello ordinario.
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Danilo Sciuto
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