Forfettari e minimi: attenzione al passaggio alle fatture elettroniche da 1/1/2024

Forfettari ed ex minimi: il passaggio dalle fatture cartacee a quelle elettroniche implica alcune accortezze, pensiamo alla conservazione, al bollo e alla numerazione

Illustriamo alcune implicazioni dovute al passaggio per i contribuenti forfettari, e gli ex minimi, all’obbligo di emissione di fatture elettroniche dal prossimo 1 Gennaio 2024.

In un precedente contributo (“Forfettari e fatturazione elettronica: la nuova delega per gli intermediari”), abbiamo analizzato come, a seguito dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfettari, l’Agenzia delle Entrate abbia aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione della delega agli intermediari, finalizzata all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia.

 

Contribuenti forfettari: attenzione all’obbligo di fatturazione elettronica

fatture elettroniche forfettariRestando nell’ambito del passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica, vediamo oggi quali sono gli adempimenti e le (lievi) criticità del caso.

 

Per prima cosa la conservazione

L’aspetto più importante è sicuramente quello della conservazione.

Con l’obbligo di fatturazione elettronica infatti scatta anche quello di conservazione elettronica delle fatture stesse.

Si tratta invero di una operazione abbastanza semplice, poiché il contribuente forfettario si potrà rivolgere a operatori privati certificati, oppure alla stessa Agenzia delle Entrate, che offre il servizio gratuitamente nel portale Fatture e Corrispettivi“.

Al riguardo, è necessario stipulare preventiva convenzione (che dura tre anni), stipulata la quale, tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio saranno automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per quindici anni.

 

Il pagamento dell’imposta di bollo

Altro aspetto da tenere in considerazione è legato al fatto che il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica implica un cambiamento nella modalità di assolvimento dell’imposta di bollo (che ricordiamo va assolta solo se l’importo da fatturare è superiore a 77,47 euro).

Se, infatti, con le fatture cartacee bastava acquistare un contrassegno telematico (con data uguale o al massimo antecedente a quella dell’emissione della fattura) ed apporlo sulla fattura stessa, nella fattura elettronica la procedura si semplifica.

Basterà valorizzare la voce “SI” nel campo “Bollo Virtuale” presente nello schema di compilazione della fattura elettronica, e poi, per ogni trimestre solare, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, addebitare sul proprio IBAN l’importo da versare.

 

La numerazione delle fatture

Infine, la numerazione delle fatture.

Per questo aspetto non ci sono particolari problemi, poiché perfino l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle cartacee potrà proseguire ininterrottamente; occorrerà far sì che sia garantita l’identificazione univoca della fattura.

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 24 Novembre 2023