Forfettari e fatturazione elettronica: la nuova delega per gli intermediari

Con l’estensione della fatturazione elettronica a tutti i contribuenti forfettari cambiano le modalità per la delega agli intermediari: i dati nascono dal quadro LM del Modello Redditi.

A seguito dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfettari, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione della delega agli intermediari, finalizzata all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia.

Dopo anni di (inspiegabile) attesa, dal 2024 tutti i contribuenti forfettari – ad esclusione solo di coloro i quali non operano nell’ambito del settore sanitario – avranno l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico e non più cartaceo.

 

Forfettari e fatturazione elettronica: la gestione della delega agli intermediari

fatturazione elettronica forfettari Verosimile, quindi, che per i rispettivi intermediari si porrà la necessità di gestire l’adempimento.

Al riguardo, si segnala che in tal caso essi (intermediari) hanno l’obbligo di integrare il contratto di mandato originale con tale prestazione, anche in quanto essa investe un ambito assai delicato.

Gli intermediari abilitati potranno utilizzare i servizi di fatturazione elettronica resi disponibili tramite il portale Fatture e corrispettivi, ma per far questo hanno la necessità di ricevere da loro una apposita delega.

Essa sarà opportuno che riguardi non solo la fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, ma anche la consultazione e acquisizione delle stesse, nonché la registrazione dell’indirizzo telematico.

Così facendo, l’intermediario potrà – tra le altre cose – acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante tramite SdI, consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, indicare a SdI l’indirizzo PEC o il “codice destinatario”.

 

Il conferimento della delega

Per quanto riguarda il conferimento della delega, può avvenire direttamente dal contribuente, tramite l’utilizzo dell’apposita funzione disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia, oppure consegnando la delega cartacea a qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

In alternativa, potrà avvenire tramite consegna del modello di delega all’intermediario, il quale provvederà alla trasmissione telematica tramite il sistema Entratel.

Tale trasmissione va corredata da specifici “elementi di riscontro”, che, fino ad oggi, facevano riferimento alla dichiarazione Iva, ossia ad un documento che il forfettario non presenta.

Pertanto, si è reso necessario l’intervento dell’Agenzia, che ha aperto alla possibilità di utilizzare ulteriori elementi di riscontro desumibili stavolta dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega.

In altre parole, se la delega avviene nel 2024, occorre rifarsi a Redditi 2023, mentre se avviene, in anticipo, nel 2023, occorrerà rifarsi a Redditi 2022.

I dati da comunicare per il conferimento delle deleghe corrispondono al “reddito lordo complessivo” e al “reddito soggetto ad imposta sostitutiva”, nonché al “reddito complessivo” contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.

Tali dati sono indicati, rispettivamente, al Rigo LM34 e al Rigo LM38, oltre, ovviamente, al rigo RN31 (per il reddito complessivo).

 

Vedi qui il provvedimento per l’aggiornamento della delega agli intermediari

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 7 Novembre 2023