Il socio che non lavora nella SRL non versa i contributi

Non devono versare i contributi alla gestione INPS artigiani o commercianti i soci di SRL che non prestano la loro attività lavorativa nell’ambito della società.

C’è voluto tanto tempo, ma finalmente il problema è definitivamente (speriamo!) risolto; abbiamo dovuto aspettare che si consolidasse l’orientamento della Cassazione (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), poi che il Ministero del lavoro ne prendesse atto, e ora finalmente l’INPS ha divulgato agli uffici periferici la circolare n. 84 del 10 giugno 2021.

Non devono versare i contributi alla gestione INPS artigiani o commercianti i soci di SRL che non prestano la loro attività lavorativa nell’ambito della società.
La scriviamo anche al contrario: devono versare i contributi solo i soci di SRL che partecipano personalmente al lavoro aziendale.

CommercialistaTelematico aveva già da tempo affrontato questa questione, si veda ad esempio:
Artigiani e commercianti: contributi previdenziali dovuti su reddito d’impresa, ma con limitazioni (chi non lavora non versa) e
Amministratori e soci di Srl: non è automatica la doppia contribuzione all’Inps

Mentre recentemente abbiamo già commentato l’Ordinanza Cassazione del 27 gennaio 2021, n. 1759, in questo articolo: La Cassazione sulla doppia iscrizione INPS per il Socio-Amministratore

Per tutti era normale che fosse così ma purtroppo un paio di vecchie leggi, al solo scopo di aumentare il gettito contributivo, avevano creato “un mostro”, dapprima con l’articolo 6, comma 27, del decreto-legge 536/1987, che aveva stabilito che i contributi previdenziali erano dovuti sul “reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all’iscrizione ai rispettivi elenchi” (e un minimo – ma proprio minimo – di senso poteva averlo, ma poi l’ingordigia dello Stato ha creato un mostro più grande) e poi con l’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 384/1992, che ha stabilito che dal 1993 l’ammontare del contributo da versare è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” (quindi addirittura da qualunque reddito d’impresa maturato nell’anno).

Tutto questo indipendentemente dalla effettiva percezione dei dividendi e inoltre si trattava di contributi calcolati sul reddito “fiscale” maturato, non sul percepito e non sull’utile civilistico.

Il mostro giuridico era rappresentato dall’obbligare al pagamento dei contributi persone che investivano denaro in quote di SRL, potenzialmente senza mai mettervi piede, senza prestare alcuna attività lavorativa in quella società, e addirittura il “mostro” pretendeva il pagamento totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.

Tutto questo non aveva un senso sotto i diversi aspetti citati ed in particolare laddove “mischiava” redditi d’impresa con redditi di capitale ed anche nel caricare la collettività di impegni previdenziali verso persone che non prestano alcuna attività lavorativa.

L’INPS ha potuto prendere atto che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, quindi non devono/possono formare la base imponibile per il calcolo dei contributi alle sezioni artigiani/commercianti. Sotto questo aspetto naturalmente occorre segnalare che le persone che stanno provando a maturare anni validi ai fini della formazione della pensione attraverso questo “escamotage”, voluto o non, devono attivarsi diversamente.

La circolare INPS precisa che le nuove indicazioni avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…Modello Redditi 2021: precisazioni in materia di contributo IVS dovuto dai soci di Srl

 

14 giugno 2021

CommercialistaTelematico