Una recente e discussa Sentenza di Cassazione ha analizzato il caso della contribuzione dovuta da parte di artigiani e commercianti: il reddito da tenere in considerazione per il calcolo dei contributi previdenziali è sì dato dalla totalità dei redditi di impresa, ma escludendo al contempo i redditi derivanti da mera partecipazione come socio di capitali senza apporto di lavoro
La Corte di Cassazione analizza il caso della contribuzione dovuta da parte di artigiani e commercianti facendo dietro-front rispetto alle precedenti opinioni. Infatti, il reddito da tenere in considerazione è sì dato dalla totalità dei redditi di impresa, ma escludendo al contempo la mera partecipazione senza apporto di lavoro del soggetto in questione.
Contributi sui redditi d’impresa per gli artigiani e i commercianti
La Giurisprudenza rivede il criterio di individuazione della base imponibile sulla quale calcolare i contributi dovuti da parte di artigiani e commercianti: ciò è avvenuto con la Sentenza della Corte di Cassazione del 20 agosto 2019, n. 21540.
Con tale Sentenza viene infatti correttamente individuato
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