Il caso dell’amministratore che sia anche socio di Srl: vige l’obbligo di doppia iscrizione alla gestione separata e commercianti o no? Una recente sentenza della Cassazione fa chiarezza sull’argomento… La sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti
Doppia contribuzione INPS: il caso dell’amministratore socio di srl
Secondo la Corte di Cassazione, non è automatica la doppia iscrizione – alla gestione separata e alla gestione commercianti – in capo all’amministratore che sia anche socio della società.
Prima di questa interpretazione si riteneva che il soggetto dovesse versare i contributi sia sul compenso percepito quale amministratore (con contribuzione alla gestione separata; (art. 2, comma 26 L. n. 335/1995)) sia sul reddito prodotto dalla società (quale base per la contribuzione alla gestione IVS artigiani e commercianti).
La Suprema Corte prende in esame il caso dell’amministratore della Srl che riveste anche la qualità di socio, ma che nell’ambito societario svolta attività di supervisione e di referente per i clienti o i fornitori, nonché di assunzione di personale dipendente.
Secondo i Giudici queste attività rientrano tutte nelle normali incombenze dell’amministratore, il quale, quindi, se percepisce un compenso è tenuto ad iscriversi esclusivamente alla gestione separata Inps.
In precedenza la Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 13 febbraio 2010, n. 3240 aveva chiarito che non esiste alcun principio di alternatività tra l’iscrizione alla gestione co