Esame di un parere recentemente espresso dalla Cassazione sul tema della cosiddetta doppia iscrizione, ossia dell’obbligo dell’amministratore di società, già iscritto alla Gestione separata, d’iscriversi anche alla Gestione commercianti nel caso in cui svolga attività d’impresa in aggiunta a quella amministrativa. Cambia qualcosa rispetto al passato? A cura di Paolo Maria Gangi
L’obbligo di doppia iscrizione Gestione separata – Gestione commercianti del socio amministratore di SRL: il parere della Cassazione
La recente sentenza di Cassazione in commento, che ha rigettato il ricorso dell’INPS, confermando la sentenza della Corte di appello di Bologna, non costituisce un mutamento dell’orientamento dei giudici di legittimità sul tema in analisi.
Gli Ermellini hanno, da una parte, confermato la possibilità, in linea astratta, della cosiddetta doppia iscrizione, ma, dall’altra, hanno ribadito che l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa d’impresa da parte dell’amministratore-socio (la quale sola fa sorgere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione commercianti) va valutata caso per caso e non può essere desunta in via automatica dalla mera titolarità di quote di una SRL.
Doppia iscrizione INPS: pareri contrastanti sull’argomento
In passato, sulla questione de qua si era registrato un forte contrasto interpretativo a livello giurisprudenziale: secondo una prima tesi, gli amministratori di società che percepiscono un emolumento per il lavoro di gestione amministrativa dell’ente ma che partecipano, altresì, al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza, dovevano iscriversi sia alla Gestione separata (l’imponibile contributivo, in questo caso, e