Credito di imposta per ricerca e sviluppo riconosciuto ma non fruito: recuperabile con l'integrativa

Quando l’indicazione in RU non è condizione per la spettanza del credito, tale infrazione può essere sanata tramite la dichiarazione integrativa. La dichiarazione va però utilizzata soltanto per le annualità ancora rettificabili in caso di modifiche a favore del contribuente.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo non fruito nel 2015

ricerca sviluppo dichiarazione integrativaL’Agenzia delle Entrate affronta un aspetto relativo al credito di imposta per ricerca e sviluppo, ma la cui interpretazione si può estendere anche ad altri casi.

In particolare, l’Agenzia ha affermato che una società che non ha usufruito del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel 2015 e non li ha indicati nel modello Unico Sc 2016 non perde il diritto all’agevolazione perché automaticamente riconosciuta dal momento in cui l’investimento è stato realizzato.

 

Recupero del credito tramite dichiarazione integrativa: compilazione del quadro RU

Il bonus potrà essere recuperato tramite la presentazione delle dichiarazioni dei redditi integrative per ciascuno degli anni in cui ciò sia ancora possibile.

Il credito fiscale, ha stabilito il decreto Mef del 27 maggio 2015 attuativo della norma, doveva essere indicato nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi all’anno in cui l’investimento agevolato era stato realizzato e in quelli successivi fino all’esaurimento della somma spettante.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/2017, ha chiarito che né la norma istitutiva dell’agevolazione né il suo decreto attuativo hanno subordinato la spettanza e la fruizione del beneficio all’indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

E’ possibile sanare l’irregolarità, specifica lo stesso documento di prassi, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.

La circolare aggiunge che in ogni caso la violazione è di natura formale e va applicata la sanzione da 250 e 2mila euro con la (ovvia) possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Pertanto, la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato (2015) ed in quelli successivi (fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo), non è in sé di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione.

Tuttavia, visto che la disciplina prevede la compilazione del quadro RU anche se ciò è ininfluente ai fini del diritto all’attribuzione del credito d’imposta, l’istante dovrà presentare una dichiarazione integrativa relativa agli anni per cui i termini non siano ancora prescritti, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante (maturato nel 2015), e versare, per ciascun periodo, la relativa sanzione avvalendosi del ravvedimento operoso.

La società dovrà, inoltre, munirsi della necessaria documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali che attesta le spese sostenute per interventi finalizzati ad attività di ricerca e sviluppo (circolare n. 13/2017).

Tale indicazione dell’Agenzia è quindi utilizzabile in tutti i casi in cui l’indicazione di un qualsiasi credito di imposta nel quadro RU non sia essenziale ai fini del riconoscimento dello stesso, in quanto l’agevolazione spetta automaticamente, con il solo possesso dei requisiti.

 

Fonte: Agenzia Entrate – Risposta n. 396 del 9 giugno 2021

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 10 giugno 2021