Il credito di imposta Ricerca e Sviluppo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, originariamente previsto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia il 2020), è stato prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 con un incremento del bonus e un ampliamento del limite di spesa ammissibile.
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: settori di attività e soggetti ammessi all’agevolazione
Il Credito d’imposta si declina nelle seguenti tipologie:
- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative (i.e. Design e ideazione estetica)
Possono accedere al credito d’imposta, ricorrendone i presupposti, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, comprese le Stabili Organizzazioni di soggetti esteri, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Imprese escluse dal beneficio
Viceversa, sono escluse dal beneficio, le imprese in:
- liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni.
Inoltre, non possono accedere all’agevolazione le imprese:
- destinatarie delle sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 8/6/2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”:
- che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- che non adempiono correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
Circa le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001 si fa presente che trattasi di quelle applicabili per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e dunque:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L’Agenzia delle entrate, nella recente Circolare n. 9 del 23 luglio 2021, seppure con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (ma il principio è certamente applicabile anche al caso che ci occupa), ha chiarito come l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva:
“Pertanto, gli investimenti … effettuati nell’arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta in questione”.
Esempio
- Il periodo di interdizione è di 6 mesi (va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021);
- Ciò comporta per l’impresa destinataria della sanzione interdittiva, l’impossibilità di fruire del credito d’imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021 – 1° settembre 2021).
La misura del Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
Come indicato in premessa, l’aliquota da applicare alle spese eleggibili per