Proponiamo una guida alla corretta compilazione del quadro VN per chi si appresta a predisporre una dichiarazione integrativa IVA in presenza di un maggior credito.
Il quadro VN “Dichiarazione integrative a favore” del modello IVA deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.
Secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 6 bis, D.P.R. n. 322/1998, infatti, nella dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa a favore ultrannuale deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Dichiarazione integrativa
La dichiarazione IVA integrativa permette al contribuente di rettificare o integrare una dichiarazione già trasmessa, dopo che è scaduto il termine utile per la presentazione della dichiarazione correttiva nei termini.
Gli errori possono essere di due tipi:
- a sfavore del contribuente: quando l’errore/omissione fa sorgere una maggiore imposta ovvero un minor credito a carico del contribuente;
- a favore del contribuente: quando l’errore/omissione fa sorgere una minore imposta ovvero un maggior credito a favore del contribuente.
Ne deriva la coesistenza di due tipologie di dichiarazioni integrative:
- Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente: la scadenza di presentazione è entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria;
- Dichiarazione integrativa a favore del contribuente: la scadenza di presentazione è entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
L’attuale normativa ha eliminato il precedente disallineamento tra, il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento), consentendo di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Nota bene: Dichiarazione originaria
Si ricorda, che condizione essenziale per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. A tal fine, si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Ne consegue che non può essere presentata una dichiarazione integrativa, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione originaria.
Integrativa a favore
L’invio d