ISA e COVID: arrivano correttivi e una nuova causa di esclusione

Arriva dal MEF la pubblicazione del decreto che introduce ulteriori modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa) per l’anno d’imposta 2020. Tali modifiche risentono ovviamente del periodo di crisi legato all’emergenza sanitaria da Covid.

MEF: le modifiche agli ISA per l’anno d’imposta 2020

E’ stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che ha introdotto una serie di modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d’imposta 2020.

Ciò, ovviamente, al fine di tenere in considerazione gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa.

 

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Le nuove cause di esclusione

A tal riguardo, si ricorda che tre nuove cause di esclusione sono state già approvate, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze il 2 febbraio 2021.

Gli interventi contenuti nel decreto Mef riguardano:

  • l’introduzione di correttivi per il 2020 al fine di tenere conto degli effetti del Covid-19;
     
  • l’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale al fine di tener conto, nel primo caso, di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale, nel secondo caso, degli effetti dell’andamento congiunturale.
Sono state poi apportate altre modifiche al fine di tenere conto dell’istituzione, soppressione, modifica o ridenominazione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2020.

Alcune modifiche hanno interessato:

  • gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza degli oneri finanziari netti”, per esercenti attività d’impresa, e “Incidenza degli interessi passivi”, per esercenti arti e professioni;
     
  • la modifica agli indici BG68U e BG72U, al fine di adeguare la soglia minima e la soglia massima degli indicatori, rispettivamente, “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo di imposta”, e “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro”, previsti per tali indici, all’andamento dei prezzi dei carburanti;

Si specifica inoltre che, ai fini dell’applicazione degli Isa in vigore, gli ulteriori componenti positivi (c.d. “adeguamento”) finalizzati a migliorare il profilo di affidabilità non rilevano ai fini dell’individuazione degli altri dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa.

È il caso, ad esempio, delle spese di rappresentanza dei professionisti che, essendo deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, potrebbero essere rivalutate in seguito alla indicazione di ulteriori componenti positive dichiarate per migliorare il profilo di affidabilità, con la conseguente necessità di ricalcolare l’esito dell’applicazione degli Isa.

 

I correttivi Covid

Tra i “correttivi Covid”, che consentiranno di mostrare un volto sicuramente diverso agli Isa in applicazione per il periodo d’imposta 2020, ci sono modifiche riguardanti sia gli indicatori elementari di affidabilità, sia gli indicatori elementari di anomalia.

Si è tenuto conto dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:

  • contrazione della produttività settoriale stimata;
     
  • giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco;
     
  • riduzione del valore dei ricavi/compensi nel periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019 riferite al singolo contribuente;
     
  • riduzione dei Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d’imposta precedente (anche in questo caso, per singolo contribuente);
     
  • variazione della forza lavoro dipendente del settore Isa sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte Inps.
L’ultimo intervento riguarda l’individuazione di un’ulteriore causa di esclusione dall’applicazione degli Isa che integra le tre cause di esclusione già individuate con il recente decreto del 2 febbraio 2021.

Si dispone che gli Isa non si applicano, per il periodo d’imposta 2020, nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche individuate in un apposito elenco allegato allo schema di decreto stesso, identificate con i codici attività per i quali, in fase di analisi è risultata verificata almeno una delle seguenti condizioni:

  • una riduzione delle operazioni attive del 2020 rispetto a quelle del 2019, superiore al 33%;
     
  • una riduzione dell’imponibile del 2020 rispetto al 2019, superiore al 33%.

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici saranno comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 19 maggio 2021