Facciamo il punto sulle 3 cause di esclusione dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), introdotte recentemente dal MEF, che si vanno ad aggiungere a quelle già stabilite dal Decreto Rilancio.
Quali sono i soggetti coinvolti?
L’art. 148, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di introdurre ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. Isa.
In ottemperanza a ciò il MEF ha introdotto 3 nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Indici in vigore per il 2020, applicabili ai soggetti che:
- hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi/compensi 2020 rispetto a quelli del 2019;
- hanno aperto la partita IVA a partire dall’1.1.2019;
- esercitano, in maniera prevalente le attività economiche individuate da una specifica Tabella (trattasi di 85 attività riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi).
Il Decreto del MEF ha poi confermato le altre cause di esclusione previste negli anni scorsi.
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In questo articolo parleremo di:
- Causa di esclusione approvata dalla Commissione Esperti il 9 aprile 2021
- Le altre cause di esclusione dagli ISA
- Riepilogo
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Approvazione ISA 2021 periodo 2020
Ai sensi del comma 2 dell’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono approvati dal MEF con un apposito Decreto da emanare entro il 31.12 del periodo d’imposta per il quale sono applicati.
Tuttavia, il comma 1, art. 148 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha differito, per i periodi di imposta 2020 e 2021 i termini di cui all’articolo 9-bis, comma 2, D.L. n. 50/2017, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
Con Decreto del Ministero Economia e Finanze 2 febbraio 2021, sono stati, così, approvati 87 ISA relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.
Si tratta per lo più di evoluzioni di indici approvati nel 2018 e possono essere applicati a partire dal periodo d’imposta 2020.
Il Provvedimento 28/01/2021 ha approvato 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi ISA, da utilizzare per il periodo di imposta 2020 e individuato le modalità di acquisizione degli “ulteriori dati” necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020.
Il suddetto provvedimento ha, inoltre, individuato:
- i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021;
- le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo di imposta 2021.
COMMERCIO |
SERVIZI |
PROFESSIONISTI |
MANIFATTURE |
AGRICOLTURA |
52 |
61 |
23 |
37 |
2 |
Nuove cause di esclusione dagli ISA
L’art. 148 del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha previsto, al fine di tenere in considerazione gli effetti causati dall’emergenza sanitaria Covid-19 per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2020 e 2021 la possibilità di definire specifiche metodologie per l’applicazione degli ISA (“correttivi”) e di prevedere ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli Indici (conformemente a quanto previsto dall’art. 9-bis, co. 7, D.L. 50/2017, che demanda al MEF la possibilità di individuare, di anno in anno, delle specifiche cause di esclusione).
In applicazione di quanto sopra, il D.M. del 2/02/2021 ha introdotto 3 ulteriori cause di esclusione da applicazione degli ISA che si aggiungono a quelle preesistenti la cui individuazione è avvenuta in continuità con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i destinatari, nel 2020, di contributi/ristori per fronteggiare la crisi indotta dall’emergenza sanitaria.
In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, gli ISA non si applicano ai soggetti che:
- nel periodo d’imposta 2020 abbiano subito, rispetto al periodo d’imposta 2019, una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi (ex art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) e e), o dei compensi (ex co. 1, art. 54, TUIR);
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1/01/2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai 85 codici ATECO esposti successivamente.
Diminuzione del 33% dei ricavi
Per la prima nuova causa di esc