Come regolarizzare l’errata applicazione del regime MOSS

Ecco come regolarizzare il MOSS in caso di errori; l’Agenzia delle Entrate ha spiegato tutta la procedura che deve essere seguita…

come regolarizzare mossL’agenzia delle Entrate si è soffermata su questa problematica anche se a breve questo sistema sarà soppiantato dal sistema “OSS” e “iOSS”

Il regime MOSS, spiega l’Agenzia, si applica, in atto, al solo commercio elettronico diretto.

Tuttavia, le direttive del Consiglio 2017/2455/UE e 2019/1995/UE hanno apportato significative modifiche alla disciplina dell’e-commerce transfrontaliero B2C, al fine di facilitare le vendite a distanza di beni nel territorio dell’Unione europea, ampliando, con decorrenza attualmente fissata al 1° luglio 2021, il sistema MOSS.

A partire da tale data, il mini sportello sarà sostituito da uno Sportello Unico più ampio (comprendente i regimi del c.d. “OneStop Shop”, “OSS”, e “Import One Stop Shop”, “iOSS”), che ricomprenderà le vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e a talune vendite interne di beni, nonché tutti i tipi di servizi B2C.

 

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Il caso dell’errato utilizzo del MOSS

Detto questo, l’Agenzia passa a spiegare come regolarizzare la fattispecie, nella quale l’istante (che svolge su internet l’attività di commercio al dettaglio vari beni destinati prevalentemente ad acquirenti privati italiani e comunitari) ha erroneamente utilizzato il regime MOSS per dichiarare e versare l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni effettuate nel 2° trimestre 2020 in altri Stati membri.

Conseguentemente – nel presupposto che non sono stati superati i limiti delle vendite a distanza disposti in ciascun Paese membro e che l’IVA andava versata in Italia – dette operazioni non sono confluite nella “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” relativa al 2° trimestre 2020 (prevista dall’articolo 21-bis del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e l’IVA ad esse relativa non è stata liquidata e versata con le modalità ordinarie.

 

Come regolarizzare l’errata applicazione del MOSS

Pertanto, al fine di regolarizzare gli errori commessi, secondo il parere delle Entrate, l’istante deve:

  • rideterminare il debito IVA relativo al secondo trimestre 2020, computando nella liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate con il regime MOSS;
     
  • versare l’imposta dovuta – al netto quanto già versato per il secondo trimestre, con il solo codice tributo 6032/2020 ma non anche di quanto versato il 20 luglio 2020 nell’ambito della procedura MOSS – gli interessi, calcolati dal giorno in cui il versamento doveva essere eseguito fino alla data di effettuazione del versamento, e la sanzione (di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ravvedibile (ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) secondo le percentuali di riduzione applicabili in base al momento di effettuazione del versamento;
     
  • versare la sanzione (prevista dall’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997), prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ravvedibile (ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472) secondo le percentuali di riduzione applicabili in base al momento di effettuazione del versamento.
    Assodato il versamento della predetta sanzione, la regolarizzazione dell’errata effettuazione della comunicazione può avvenire prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, inviando la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, oppure direttamente con la dichiarazione annuale IVA (compilando il quadro VH) ovvero successivamente alla sua presentazione (risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017);
     
  • rettificare, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento 15 marzo 2011, n. 282, la dichiarazione IVA trimestrale presentata nell’ambito del regime MOSS, apportando le modifiche direttamente alla dichiarazione originaria attraverso il Portale MOSS (circolare 26 maggio 2016, n. 22/E, par. 14);

In sede di controllo della dichiarazione rettificativa, l’IVA che risulterà versata in eccesso nell’ambito del regime MOSS, sarà restituita direttamente dal Paese membro di registrazione (nel caso di specie l’Italia) se la rettifica è effettuata prima della ripartizione dell’imposta tra i Paesi membri, ovvero, dai singoli Paesi membri di consumo se la rettifica è effettuata a ripartizione già eseguita, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 38-bis 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, con cui è stato recepito l’articolo 63 del regolamento n. 282 del 2011 (circolare n. 22/E del 2016, par 14 e 16.4).

Questa è la soluzione indicata dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 246 del 14 aprile 2021 che speiga come regolarizzare l’errore sul MOSS.

 

Se desideri approfondire ancora, puoi leggere: 

Il regime IVA applicabile alle vendite online di beni in Paesi extra UE – prima parte

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 15 aprile 2021

 

Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico