Dal 1° luglio 2021 per le vendite a distanza nei confronti di consumatori finali (privati) sono previste le seguenti novità:
- le cessioni di beni intraUE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, ossia nello Stato dell’acquirente;
- in luogo delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (€ 35.000/€ 100.000) è prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente;
- in caso di superamento in corso d’anno della predetta soglia di € 10.000, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;
- il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, optando per il regime semplificato c.d. “MOSS” (ridenominato ora “OSS”).
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Questi gli argomenti qui trattati:
- Commercio elettronico
- Commercio elettronico indiretto (a distanza)
- Le regole fino al 30.06.2021 per il commercio a distanza
- Vendite a distanza: le novità dall'1.7.2021
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Commercio elettronico
Il commercio elettronico (e-commerce) in senso generale comprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate avvalendosi di mezzi elettronici. Tuttavia, ai fini IVA:
- con tale termine si fa riferimento alle cessioni verso soggetti non passivi Iva (“privati”)
- occorre distinguere fra commercio elettronico “diretto” ed “indiretto”, considerato il regime completamente differenziato tra le due fattispecie.
Commercio elettronico indiretto (a distanza)
Il commercio elettronico indiretto, ove effettuato in relazione a:
- acessioni nazionali: non presenta aspetti particolari rispetto al commercio al dettaglio ordinario (se non in relazione all'esonero da certificazione del corrispettivo);
- cessioni con paesi extra UE: le operazioni sono soggette agli ordinari adempimenti doganali;
- e cessioni con paesi UE: le operazioni sono soggette alla particolare disciplina di cui agli artt. 40, co. 3 e 41, co. 1, lett. b) DL 331/93.
Le operazioni rientranti nel commercio elettronico indiretto sono esonerate ordinariamente dall’obbligo di fatturazione (se non su richiesta del cliente), ex art. 22 DPR 633/72 e dall’obbligo di certificazione (art. 2, lett. oo) DPR 696/96).
Non vi è, dunque, obbligo del corrispe