Le novità per l’e-commerce dal 1° luglio 2021

di Devis Nucibella

Pubblicato il 11 maggio 2021

A grande richiesta dei nostri lettori presentiamo un riassunto delle novità che entreranno in vigore il prossimo 1 Luglio 2021: la definizione di vendite a distanza; le vendite a distanza di beni importati; il nuovo sportello OSS; le vendite tramite Marketplace...

novità e-commerce 1 luglio 2021Dal 1° luglio 2021 per le vendite a distanza nei confronti di consumatori finali (privati) sono previste le seguenti novità:

  • le cessioni di beni intraUE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, ossia nello Stato dell’acquirente;
     
  • in luogo delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (€ 35.000/€ 100.000) è prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente;
     
  • in caso di superamento in corso d’anno della predetta soglia di € 10.000, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;
     
  • il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, optando per il regime semplificato c.d. “MOSS” (ridenominato ora “OSS”).

 

NdR: Potrebbe interessarti anche...OSS allargato anche per le prestazioni di servizi

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

***

Commercio elettronico

Il commercio elettronico (e-commerce) in senso generale comprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate avvalendosi di mezzi elettronici. Tuttavia, ai fini IVA:

  • con tale termine si fa riferimento alle cessioni verso soggetti non passivi Iva (“privati”)
  • occorre distinguere fra commercio elettronico diretto” ed indiretto, considerato il regime completamente differenziato tra le due fattispecie.

 

Commercio elettronico diretto

Costituito dalle operazioni che hanno per oggetto i soli servizi elettronici, ossia operazioni che si svolgono interamente in modalità telematica (ordine e messa a disposizione del bene o servizio).

Esempi

forniture di siti web, di e-book o la messa a disposizione di database.

(In tali casi la transazione avviene interamente online e non vi è trasferimento di alcun bene materiale; dal punto di vista Iva l’operazione si inquadra tra le prestazioni di servizi)

Commercio elettronico indiretto (“vendita a distanza”, “su catalogo” o simili)

Prevede la cessione di beni materiali, per la quale il contratto si perfeziona tramite mezzo elettronico, mentre la consegna o spedizione del bene avviene con mezzi tradizionali (es. posta o vettore).

Ai fini IVA, tali operazioni sono assimilate alle vendite effettuate per corrispondenza

Nota Bene: il commercio elettronico indiretto si differenzia da quello diretto in quanto per quest’ultimo non c’è il trasferimento materiale di alcun bene e l’intera transazione avviene esclusivamente per via telematica

 

Commercio elettronico indiretto (a distanza)

Il commercio elettronico indiretto, ove effettuato in relazione a:

  1. acessioni nazionali: non presenta aspetti particolari rispetto al commercio al dettaglio ordinario (se non in relazione all'esonero da certificazione del corrispettivo);
     
  2. cessioni con paesi extra UE: le operazioni sono soggette agli ordinari adempimenti doganali;
     
  3. e cessioni con paesi UE: le operazioni sono soggette alla particolare disciplina di cui agli artt. 40, co. 3 e 41, co. 1, lett. b) DL 331/93.

Le operazioni rientranti nel commercio elettronico indiretto sono esonerate ordinariamente dall’obbligo di fatturazione (se non su richiesta del cliente), ex art. 22 DPR 633/72 e dall’obbligo di certificazione (art. 2, lett. oo) DPR 696/96).

Non vi è, dunque, obbligo del corrispe