Il regime IVA OSS (One Stop Shop) rende possibile assolvere l’IVA in modo semplificato, e può essere utilizzato in determinate situazioni; analizziamone il funzionamento. Tale regime può essere molto interessante ad esempio per chi svolge attività di ecommerce ed ha clienti “esteri”
UTILIZZO DEL REGIME OSS (One Stop Shop)
Il regime IVA OSS (One Stop Shop) rende possibile assolvere l’IVA in modo semplificato, e può essere utilizzato per le seguenti operazioni:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni (B2C);
- forniture di servizi B2C che avvengono in uno Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito (solo per soggetti passivi stabiliti nell’UE)
Il regime OSS è facoltativo, ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri e in relazione a tutte le operazioni che vi rientrano.
TIPOLOGIE DI REGIME OSS
Il regime IVA OSS (One Stop Shop) si distingue in:
OSS UE (rif. artt. 369-bis – 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE e art. 74-sexies del DPR 633/72), che può essere utilizzato da:
- soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia;
- soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia;
- soggetti extra-UE senza stabile organizzazione nella UE per vendite a distanza intracomunitarie di beni (B2C) che spediscono o trasportano dall’Italia.
Un’interfaccia elettronica (stabilita nella UE o al di fuori della UE) che opera come fornitore presunto può usare l’OSS UE per:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- alcune forniture nazionali di beni (ossia cessioni in cui i beni si trovano nello Stato membro dell’acquirente al quale vengono inviati).
OSS NON UE (rif. artt. 358-bis – 369 della direttiva 2006/112/CE e art. 74-quinquies del DPR 633/72), che può essere utilizzato da:
- soggetti passivi non stabiliti nella UE e senza stabile organizzazione nella UE solo per forniture di servizi ai consumatori (B2C) soggetti ad IVA nella UE.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OSS
La dichiarazione IVA OSS va presentata in via elettronica, tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, per ciascun trimestre solare, anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso del periodo:
- va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre; si precisa che non si deve tenere conto delle dilazioni per festivi ecc., quindi va presentata anche se la scadenza cade di sabato o domenica;
- si compone di tante registrazioni separate per ciascuno Stato membro in cui si conclude la vendita/ prestazione.
SCADENZE REGIME OSS
Il 31 gennaio 2025 è scaduto il termine per le dichiarazioni relative al 4° trimestre 2024.
Per il 2025 le scadenze per le dichiarazioni del regime OSS sono le seguenti:
Periodo | Termine Invio |
GEN-FEB-MAR 2025 | 30 aprile 2025 |
APR-MAG-GIU 2025 | 31 luglio 2025 |
LUG-AGO-SET 2025 | 31 ottobre 2025 |
OTT-NOV-DIC 2025 | 31 gennaio 2026 |
COME ISCRIVERSI AL REGIME OSS?
E’ possibile iscriversi al regime in via telematica, direttamente dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
SOGGETTI GIA’ ISCRITTI AL MOSS
L’Agenzia delle Entrate ha segnalato, con un avviso pubblicato sul proprio sito, che i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30/06/2020 sono automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dall’01/07/2021.
NdR. Ecommerce e OSS: 6 casi pratici di applicazione dell’IVA
Mercoledì 4 Febbraio 2025
Andrea Giardini