Rispondiamo ad alcuni quesiti pratici sull’applicazione dell’IVA nell’ecommerce, soprattutto per quanto riguarda i regimi OSS e iOSS:
– il montaggio di beni acquistati all’estero in Italia
– i regimi speciali OSS e iOSS per i forfettari
– regime OSS e fatture Amazon
– regime OSS e plafond IVA
Problematiche IVA nei rapporti ecommerce e nell’applicazione dei regimi OSS e IOSS
Dal webinar dello scorso 22 maggio dal titolo “Corso IVA 2023: Ecommerce e IVA” abbiamo estratto alcuni quesiti utili per risolvere alcuni dubbi in tema appunto di Ecommerce e regimi OSS e IOSS.
1. Domanda
Per i beni mobili da montare/assemblare ceduti B2C, l’Iva è applicata in Italia o è una cessione intra-Ue?
Risposta
In conformità all’articolo 14, paragrafo 4, della Direttiva 2006/112/CE, l’articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972 esclude dall’ambito delle vendite a distanza:
- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi; e
- le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo del trasporto/spedizione.
Di seguito la disposizione normativa sulla definizione di vendite a distanza e operazione che ne risultano escluse.
Art. 38-bis
Definizione di vendite a distanza
- Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
…
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:
- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.
Pertanto, le cessioni di beni da installare nello Stato membro di destino di un clienti estero privato consumatore sono operazioni territorialmente rilevanti in quest’ultimo Stato (e quindi non in Italia), con l’obbligo, da parte del fornitore italiano, di dotarsi di una partita Iva dello Stato di cessione (lo Stato estero) per applicare l’Iva locale.
Non trattandosi di cessioni intracomunitarie a distanza di beni, dette operazioni non possono rientrare nel regime opzionale OSS.
2. Domanda
Si chiede come devono comportarsi i soggetti forfettari in relazione alle operazioni con l’estero (operazioni B2B e B2C).
Risposta
Nella tabella che segue riepiloghiamo il regime Iva delle operazioni verso l’estero/dall’estero effettuate dai soggetti in regime forfetario.
3. Domanda
In relazione alla compilazione della dichiarazione OSS, una società ha mantenuto la partita Iva francese in quanto invia beni presso il magazzino Amazon.
Quando sposta la merce in Francia emette fattura alla propria partita Iva francese e