Sponsorizzazioni sportive: ultima chiamata in scadenza il 1° aprile 2021

Il Decreto Agosto ha previsto un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti derivanti da campagne pubblicitarie incluse le sponsorizzazioni sportive a favore di leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.
Analizziamo gli aspetti principali di tale agevolazione fiscale.

Il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive

Analisi degli aspetti principali

bonus sponsorizzazioni sportive scadenzaAl fine di analizzare gli aspetti cruciali del credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive in oggetto appare utile un ripasso dei seguenti punti:

 

Credito d’imposta spettante

La norma riconosce, per l’anno 2020, un credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati in pubblicità da parte di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali.

Nota: il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 50% dell’investimento effettuato IVA esclusa.

 

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Caratteristiche dei soggetti che ricevono gli investimenti

Occorre evidenziare che gli investimenti devono essere effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche/paraolimpiche ovvero di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante una spesa di pubblicità volta a promuovere l’immagine dei prodotti o dei servizi.

Nota: non sono ammessi gli investimenti effettuati a favore di soggetti che aderiscono al regime forfettario (legge n. 398/1991).

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

L’ammontare minimo dei ricavi che le leghe e le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono registrare nel periodo d’imposta 2019 per l’accesso all’agevolazione deve essere pari a 150.000,00 euro con un limite massimo inferiore a 15 milioni di euro.

 

Periodo di realizzazione dell’investimento

L’investimento deve essere effettuato a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Deve trattarsi di investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 e pagati nel 2020 non rilevando i pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2021 per spese relative al 2020.

Nota: si rammenta che il limite massimo stanziato per l’agevolazione è di 90 milioni di euro e che in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste sarà effettuata una ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

L’agevolazione non è valida per le sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1 luglio 2020 -31 dicembre 2020 ma pagate nel 2021 ovvero per le sponsorizzazioni oggetto di un contratto sottoscritto nel 2020 ma fatturate nell’anno 2021.

 

Come utilizzare il credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 telematico e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati mediante sistemi tracciati (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifico bancario o postale).

Nota: il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

Il credito è utilizzabile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

 

Certificazione delle spese sostenute

Le spese sostenute devono essere certificate da uno dei seguenti soggetti: presidente del collegio sindacale del soggetto richiedente, revisore legale iscritto nel Registro. iscritto nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei consulenti del lavoro, soggetto responsabile del CAF.

 

Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio

Per poter usufruire del credito d’imposta bisogna procedere all’invio di una istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri entro la data del 01 aprile 2021 (vi è un apposito modulo da compilare e da inviare per mail reperibile al Link http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/credito-dimposta-persponsorizzazioni-sportive/credito-di-imposta-per-le-sponsorizzazioni-sportive-2020/).

Nota: il modulo compilato va inviato, con gli allegati richiesti all’indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it ovvero all’indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it.

 

Il Dipartimento per lo sport entro la data del 30 giugno 2021 comunicherà la concessione del contributo dopo aver verificato la documentazione inviata.

Nota: le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 
Contenuto della domanda da presentare

La domanda contiene per tutti i richiedenti i seguenti dati:

  • elementi identificativi delle controparti (o fotocopia del documento di identità dell’investitore): durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento oggetto della campagna pubblicitaria;
     
  • ammontare dell’investimento realizzato; attestazione delle spese sostenute;
     
  • dichiarazione sostitutiva del destinatario dell’’investimento al fine di attestare che la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo d’imposta 2019 è almeno pari a euro 150.000 e non superiore a euro 15.000.000.

Occorre poi allegare la copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, bonifico ecc) ovvero la copia del contratto avente ad oggetto l’investimento effettuato.

Nota: per le sole ASD E SSD occorre inserire: – autocertificazione resa dalla SSD/ASD o dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche; certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo Registro del CONI.

 
Tassazione fiscale del contributo

La norma non prevede la non imponibilità del contributo e pertanto il credito d’imposta è da tassare ai fini reddituali e ai fini Irap.

 

NdR: Se desideri approfondire ancora…

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A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 31 marzo 2021